Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti: Ordinanza della Regione Veneto del 15 Aprile 2020

Considerato l’aumento della produzione di rifiuti sanitari a rischio infettivo nelle strutture sanitarie e la chiusura di molte destinazioni delle frazioni delle frazioni non riciclabili e, in alcuni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo.

In data 15 aprile 2020 la Regione Veneto ha pubblicato un’ordinanza sulle “Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.”, in accordo con quanto previsto dalla Circolare del MATTM del 27 marzo 2020.

L’ordinanza regionale fornisce indicazioni sullo smaltimento dei DPI utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 e stabilisce, nel rispetto delle condizioni di sicurezza riguardo alla tutela  dell’ambiente e alla prevenzione incendi, l’incremento dello stoccaggio e del deposito temporaneo.

Nello specifico:

  • l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, a condizione comunque che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. 152/2006, ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciata ai sensi degli artt. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del titolo II-bis della parte II del medesimo decreto.
  • la disposizione di cui al punto precedente si applicano anche ai titolari di autorizzazione per l’effettuazione di operazioni di recupero ai sensi dell’artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 05.02.1998 (Allegato IV), dal DM n. 161 del 12.06.2002 e dal DM n. 269 del 17.11.2005.
  • i soggetti titolari dei suddetti impianti che intendono avvalersi delle deroghe specificate nel presente provvedimento, sono tenuti ad inviare apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, redatta dal Direttore Tecnico dell’impianto o tecnico abilitato, all’Autorità competente, alla Prefettura, all’ARPAV e ai Vigili del Fuoco;
  • il deposito temporaneo di rifiuti previsto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., le seguenti deroghe:
  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti vengano raggiunti nell’arco temporale di un anno.
  • I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
  • il presente provvedimento ha validità sei mesi  (quindi fino al 15 ottobre 2020) a far data dal giorno di pubblicazione del presente atto, eventualmente prorogabile ai sensi di legge.

Per approfondimenti:

Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020 – Regione Veneto Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii. consultabile al link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=418568

Circolare del MATTM del 27 marzo 2020 “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.” consultabile al link:

https://www.comieco.org/downloads/12975/7948/Circolare%20MATTM%20COVID19.pdf

 

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