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	<title>SICUREZZA SUL LAVORO &#8211; OrgNumeri Srl: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</title>
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		<title>LA PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA FORMAZIONE PREPOSTI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/aggiornamento-formazione-preposto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 12:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento preposti]]></category>
		<category><![CDATA[formazione sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[preposti]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
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					<description><![CDATA[Nelle scorse settimane abbiamo assistito all’intensificarsi del dibattito circa la corretta identificazione della periodicità di scadenza dell’aggiornamento del preposto; attenzione indubbiamente innalzatasi con l’avvicinarsi della data del 21/12/2023 che rappresenta un importante spartiacque, tanto più per alcune delle interpretazioni alle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021,  e dell’assenza del nuovo Accordo Stato Regioni che nelle previsioni [&#8230;]]]></description>
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<h1></h1>
<p>Nelle scorse settimane abbiamo assistito all’intensificarsi del dibattito circa la corretta identificazione della periodicità di scadenza dell’aggiornamento del preposto; attenzione indubbiamente innalzatasi con l’avvicinarsi della data del 21/12/2023 che rappresenta un importante spartiacque, tanto più per alcune delle interpretazioni alle modifiche introdotte dalla Legge 215/2021,  e dell’assenza del <em>nuovo Accordo Stato Regioni</em> che nelle previsioni di quella stessa legge sarebbe dovuto uscire entro giugno del 2022 ma di cui attualmente circolano solo bozze non ufficiali.</p>
<p><strong>Facciamo il punto…..</strong></p>
<p>La Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 entrata in vigore il 21/12/2021 ha apportato significative integrazioni ai compiti del preposto, puntualmente descritti all’ <strong>articolo 19</strong> del <strong>D.Lgs n. 81/2008</strong>.</p>
<p>In particolare, il preposto, fermo restando quanto previsto in precedenza, oggi è tenuto a:</p>
<p><em>“a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, <strong>in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l&#8217;attività del lavoratore e informare i superiori diretti</strong>; […]</em></p>
<p><em>f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, <strong>interrompere temporaneamente l&#8217;attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate</strong>; […]”.</em></p>
<p>I due nuovi obblighi suindicati sono sanzionati, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a due mesi o con ammenda da € 491,40 a €1.474,21.</p>
<p>In conformità alle novità sopra indicate, la L. 215/2021 ha anche introdotto il <strong>comma 7-ter all’art. 37 del D.Lgs. 81/08</strong> (intitolato “<em>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”</em>), in forza del quale “<em>Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti […], le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità<strong> <u>in presenza</u> e devono essere ripetute con cadenza almeno <u>biennale</u> </strong>e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi […]”.</em></p>
<p><strong>I dubbi interpretativi</strong></p>
<p><strong><em>Da quando attuare dunque l’obbligo di aggiornamento biennale per il preposto?</em></strong></p>
<p>In assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (che doveva essere pubblicato entro il 30 giugno 2022) al quale si rimandava la definizione della durata, contenuti minimi, modalità dell’aggiornamento e della verifica finale di apprendimento, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nonché professionisti in materia giuridica, hanno elaborato diverse soluzioni interpretative che possiamo sintetizzare fra:</p>
<ul>
<li><strong>Coloro i quali ritengono NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto</strong>: in questa linea di pensiero rientra la Circolare n. 1/2022 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (<a href="https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2023/12/Circolare-1-16022022-obblighi-formativi.pdf">scaricala qui</a>), in cui si specifica che, i nuovi obblighi formativi del preposto, dovranno essere attuati secondo le modalità e i contenuti previsti dall’Accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Di conseguenza, in assenza di autorevoli indicazioni in merito e in attesa della nuova Intesa, rimangono in vigore le diposizioni previste dal vigente Accodo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011, che, in riferimento ai preposti, prevede un <strong>aggiornamento quinquennale</strong> con durata minima di <strong>sei ore</strong>, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.</li>
<li><strong>Coloro i quali ritengono NON sia NECESSARIO attendere il nuovo Accordo Stato-Regioni al fine di attuare l’aggiornamento biennale per il preposto. </strong>Per cui per rispondere alla domanda “<em>da quando attuare l’obbligo di formazione biennale?” </em>è sufficiente fare riferimento al contenuto letterale del comma 7-ter art. 37 D.Lgs 81/08, il quale non fa alcun accenno al nuovo Accordo Stato-Regioni. Gli stessi sostenitori di questa corrente di pensiero individuano il <strong>12.2023</strong> quale <u>data di attuazione del nuovo obbligo di aggiornamento biennale per il preposto</u>, diversamente, in riferimento ai contenuti dell’aggiornamento, si dovrà fare fede a quanto indicato nel vigente Accordo Stato-Regioni. Di seguito si riporta una tabella esplicativa delle soluzioni proposte da questa seconda linea di pensiero:</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="19">&nbsp;</td>
<td width="293"><strong><u>SITUAZIONE</u></strong></td>
<td width="321"><strong><u>SOLUZIONE</u></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="19">1</td>
<td width="293">Formazione iniziale/aggiornamento preposti<strong> effettuato prima del 21.12.2021</strong></td>
<td width="321">Il successivo <u>aggiornamento</u> doveva essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento e comunque <u>entro il 21.12.2023</u>, cioè entro i 2 anni dall’entrata in vigore della L. 215/2021</p>
<p><em>(es. data effettuazione ultimo corso di formazione 15.09.2019 – aggiornamento da effettuarsi entro il 21.12.2023)</em></td>
</tr>
<tr>
<td width="19">2</td>
<td width="293">Formazione iniziale/aggiornamento preposti<strong> effettuato dopo il 21.12.2021</strong></td>
<td width="321">Si dovrà procedere all’aggiornamento con cadenza biennale <em>(es.  data effettuazione ultimo corso di formazione 10.01.2022 – termine entro cui effettuare l’aggiornamento 10.01.2024)</em></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>La soluzione adottata da ORG Numeri</strong></p>
<p>La linea interpretativa sostenuta da Org Numeri è la seconda, in forza della quale <strong>l’obbligo formativo biennale dovrà essere adempiuto a far data dal 21.12.2023</strong>. Questa posizione abbraccia l’intento del legislatore, il quale, non solo con il suo intervento ha ridotto la periodicità dell’aggiornamento, ma ha esteso i confini di tale onere prevedendo esplicitamente che l’aggiornamento debba essere effettuato <strong><em>comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. </em></strong></p>
<p>La formazione diventa pertanto lo strumento attraverso il quale accrescere la consapevolezza del preposto rafforzandone e sostenendone il ruolo di garanzia all’interno dell’organizzazione in cui opera. Ruolo che non si limita più alla mera vigilanza circa l’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza, ma ricomprende anche il potere di intervento, modifica ed iniziativa nel caso in cui si rilevino condotte non conformi.</p>
<p><strong>Come strutturare il nuovo aggiornamento biennale del preposto?</strong></p>
<p>La risposta va ricercata all’interno del vigente Accordo Stato-Regioni il quale prevede che la durata dell’aggiornamento del preposto sia pari a <strong>sei ore</strong> in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le sei ore di aggiornamento biennale dovranno svolgersi in <strong>presenza</strong>, tuttavia si precisa che la formazione in videoconferenza sincrona debba ritenersi a tutti gli effetti formazione in presenza.</p>
<p>Si ricorda inoltre che, in forza dell’Allegato A dell’Intesa Stato-Regioni del 2011 (<a href="https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2023/12/Accordo_Stato_Regioni_21-12-2011_formazione_lavoratori_preposti_dirigenti.pdf">clicca qui per scaricare il documento</a>), <em>l’applicazione dei contenuti del presente Accordo nei riguardi dei […] preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37 comma 7, del D.Lgs. 81/08 </em>(Ndr. formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)<em>. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a […] preposti una formazione “adeguata e specifica” […].</em></p>
<p>Il datore di lavoro potrà quindi decidere, <strong>previa consultazione con il proprio RSPP</strong>, se attuare quanto indicato nel vigente Accordo, oppure se adottare modalità di aggiornamento alternative che garantiscano, in ogni caso, una formazione <em>specifica</em> e<em> adeguata</em> ai rischi connessi all’attività svolta dal preposto. <u>Ciò nonostante un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore, possibilmente in presenza, è altamente consigliato</u>.</p>
<p>In conformità a tale soluzione e in attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni, Org Numeri si impegnerà per l’anno 2024 a calendarizzare nella propria offerta formativa interaziendale i corsi di aggiornamento preposto, in presenza o in videoconferenza sincrona, della durata di sei ore e resterà a disposizione per strutturare eventuali percorsi dedicati alla singola azienda che desideri coinvolgere i propri preposti in interventi mirati e altamente personalizzati sulla base delle specificità della propria realtà e degli obiettivi di prevenzione che si intendano raggiungere.</p>
<p>Chiamaci per saperne di più!</p>
<p><em>Il Team di Org Numeri.</em></p>
</div>
</section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESTO COORDINATO DI PREVENZIONE INCENDI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/testo-coordinato-prevenzione-incendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 08:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[PREVENZIONE INCENDI]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[TESTO COORDINATO]]></category>
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					<description><![CDATA[TESTO COORDINATO DI PREVENZIONE INCENDI: I 3 DECRETI CHE SOSTITUIRANNO DEFINITIVAMENTE IL DM 10 MARZO 1998 Dal 29 ottobre i Decreti Ministeriali 1, 2 e 3 settembre 2021 andranno ad abrogare la precedente normativa contenuta nel DM 10 marzo 1998 (con l&#8217;unica eccezione dell&#8217;art.4 del DM 1/09/2021 che entrerà in vigore fra un anno). Facciamo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5>TESTO COORDINATO DI PREVENZIONE INCENDI:</h5>
<h5>I 3 DECRETI CHE SOSTITUIRANNO DEFINITIVAMENTE IL DM 10 MARZO 1998</h5>
<p>Dal 29 ottobre i Decreti Ministeriali 1, 2 e 3 settembre 2021 andranno ad abrogare la precedente normativa contenuta nel DM 10 marzo 1998 (con l&#8217;unica eccezione dell&#8217;art.4 del DM 1/09/2021 che entrerà in vigore fra un anno).</p>
<p>Facciamo il punto sulle importanti novità contenute nei tre decreti utilizzando il nostro schema informativo:</p>
<p><a href="https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2022/10/TESTO-COORDINATO-SICUREZZA-ANTINCENDIO-SUI-LUOGHI-DI-LAVORO.pdf">TESTO COORDINATO SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO</a></p>
<p>Buona lettura,</p>
<p>Il team di Org Numeri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO, PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/gestione-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-pubblicat0o-il-nuovo-decreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
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					<description><![CDATA[DECRETO GSA (GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO): COSA PREVEDE? Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. &#160; QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE? Il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 4 ottobre 2022. Dalla data di entrata in vigore del decreto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DECRETO GSA (GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO): COSA PREVEDE?</strong></p>
<p>Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE?</strong></p>
<p>Il Decreto entrerà in vigore <strong>un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale</strong>, quindi a partire <strong>dal 4 ottobre 2022.</strong> Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A CHI SI APPLICA IL DECRETO?</strong></p>
<p>Il Decreto si applica (art.1):</p>
<ul>
<li>alle attività che si svolgono <strong>nei luoghi di lavoro</strong>(art. 62 del D. Lgs. n.81/08);</li>
<li>alle attività che si svolgono <strong>nei cantieri temporanei o mobili</strong>(titolo IV del D.lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4,5,6.</li>
<li>alle <strong>attività a rischio di incidente rilevante</strong>(D. Lgs. del 26 giugno 2015, 105) limitatamente agli art. 4,5,6.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>QUANDO SI ORGANIZZA IL SERVIZIO ANTINCENDIO?</strong></p>
<p>I <strong>lavoratori</strong> <strong>addetti</strong> al Servizio Antincendio vengono <strong>eletti</strong> <strong>all’esito della valutazione dei rischi d’incendio</strong> e sulla base delle <strong>misure di gestione della sicurezza antincendio </strong>in esercizio ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUALE FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?</strong></p>
<p>Il <strong>datore di lavoro assicura la formazione</strong> degli <strong>addetti al servizio antincendio</strong>, secondo quanto previsto dall’<strong>Allegato</strong> <strong>III</strong>. Nell’<strong>Allegato</strong> <strong>IV</strong> sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire <strong>l’attestato di idoneità tecnica</strong>. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di <strong><u>aggiornamento</u></strong> con <strong>cadenza almeno <u>quinquennale</u></strong>, secondo quanto previsto nell’allegato III.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CHI PUÒ SVOLGERE I CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO?</strong></p>
<p>Oltre al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, i <strong>corsi di formazione possono essere svolti anche da</strong> soggetti pubblici o privati, avvalendosi di <strong>docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6</strong>. I corsi possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro oppure dai lavoratori, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 6.<br />
<strong>All’art. 6 sono riportati in dettaglio tutti i requisiti che devono possedere i docenti abilitati</strong> ad effettuare le docenze, distinguendo tra parte teorica e pratica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DOCENTI DI CORSI ANTINCENDIO GIÀ QUALIFICATI: POSSONO ESERCITARE?</strong></p>
<p>Alla data di entrata in vigore decreto, <strong>si ritengono qualificati i docenti</strong> che <strong>possiedono una documentata esperienza</strong> come formatori in materia teorica antincendio di <strong>almeno cinque anni</strong> con un minimo di <strong>quattrocento ore all’anno di docenza</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>I docenti della <strong>sola parte pratica</strong> devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>documentata esperienza di <strong>almeno novanta ore come docenti</strong> in materia antincendio, in ambito pratico, svolte <strong>alla data di entrata in vigore del presente decreto</strong>;</li>
<li>avere <strong>frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C</strong> per <strong>docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong>, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;</li>
<li>rientrare tra il <strong>personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong>, che ha <strong>prestato servizio</strong> nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra <strong>per almeno dieci anni</strong>.</li>
</ol>
<p>I docenti devono frequentare <strong>specifici corsi di aggiornamento</strong> con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO GIÀ ORGANIZZATI: COSA FARE?</strong></p>
<p>I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati <strong>validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUANDO PROGRAMMARE I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO? </strong></p>
<p>Il Decreto, all’art. 7 stabilisce che <strong>il primo aggiornamento </strong>degli<strong> addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento</strong>.</p>
<p>Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la <strong>frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi</strong> dall’entrata in vigore del decreto stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUALI ARTICOLI DEL DM 10 MARZO 1998 SONO ABROGATI?</strong></p>
<p>A partire dal 4 ottobre 2022 sono abrogati i seguenti<strong> articoli del DM 10 marzo 1998: Art. nn 3, 5, 6 e 7.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL NUOVO TECNICO MANUTENTORE</strong></p>
<p>Il provvedimento è rilevante perché <strong>inserisce</strong> una <strong>nuova figura professionale</strong> in materia di antincendio: il nuovo<strong> TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO</strong>. Tale figura dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II al decreto stesso, che peraltro stabilisce anche le modalità di qualificazione.</p>
<p>Tale <strong>qualificazione</strong> verrà <strong>rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong> ed avrà <strong>valenza nazionale</strong>. Una circolare interpretativa di prossima emanazione chiarirà tutti gli aspetti rilevanti.</p>
<p>I soggetti, che alla data di entrata in vigore del decreto, <strong>svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni</strong> <strong>sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio</strong> specificato nell&#8217;Allegato II e <strong>possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I CRITERI PER I CONTROLLI E LA MANUTENZIONE</strong></p>
<p>Gli interventi di <strong>manutenzione</strong> e i <strong>controlli sugli impianti</strong>, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono <strong>eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative</strong> e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall&#8217;installatore, secondo i criteri indicati nell&#8217;Allegato I.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 comprende i seguenti allegati:</p>
<p>Allegato I &#8211; GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO<br />
Allegato II &#8211; GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA<br />
Allegato III &#8211; CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO<br />
Allegato IV- IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO<br />
Allegato V &#8211; CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO? VISITA IL NOSTRO SITO:</strong><br />
<a href="https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/" target="_blank" rel="noopener" data-cke-saved-href="https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/">https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 è scaricabile qui o dalla Gazzetta Ufficiale:</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-36cc1ded6dbd566e98e8a7e8f35682b9-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-2-settembre-2021.pdf'  class='avia-button av-invamh-36cc1ded6dbd566e98e8a7e8f35682b9 av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 - GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-04&amp;atto.codiceRedazionale=21A05748&amp;elenco30giorni=true</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDICAZIONI AD INTERIM PER LA VACCINAZIONE ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO: COSA CONTIENE?</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/indicazioni-ad-interim-per-la-vaccinazione-anti-sars-cov-2-covid-19-nei-luoghi-di-lavoro-cosa-contiene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 13:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
		<category><![CDATA[vaccino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3726</guid>

					<description><![CDATA[Il Documento regolamenta l&#8217;organizzazione delle attività da parte della azienda o dell&#8217;Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all&#8217;iniziativa delle vaccinazioni in azienda in particolare con riferimento a: Requisiti dell&#8217;azienda Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda Formazione e informazione del personale coinvolto Organizzazione della seduta vaccinale Gestione del consenso Registrazione della vaccinazione Osservazione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Documento regolamenta l&#8217;organizzazione</strong> delle attività da parte della azienda o dell&#8217;Associazione di categoria di riferimento che intende aderire all&#8217;iniziativa <strong>delle vaccinazioni in azienda</strong> in particolare con riferimento a:</p>
<ul>
<li>Requisiti dell&#8217;azienda</li>
<li>Equipaggiamento minimo per la vaccinazione in azienda</li>
<li>Formazione e informazione del personale coinvolto</li>
<li>Organizzazione della seduta vaccinale</li>
<li>Gestione del consenso</li>
<li>Registrazione della vaccinazione</li>
<li>Osservazione post vaccinazione</li>
<li>Programmazione della seconda dose</li>
<li>Monitoraggio e controllo</li>
<li>Oneri.</li>
</ul>
<p><strong>OBIETTIVO DEL DOCUMENTO</strong></p>
<p>Il Documento <strong>fornisce indicazioni per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro</strong>, in coerenza con il “<em>Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2</em>” e le “<em>Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19</em>” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.</p>
<p>La vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell&#8217;ambiente di lavoro rappresenta un&#8217;opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell&#8217;offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I PUNTI VACCINALI TERRITORIALI</strong></p>
<p>Il Documento <strong>conferma</strong> che le <strong>aziende</strong>, <strong>singolarmente</strong> <strong>o in gruppi</strong> organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, <strong>possono attivare punti vaccinali territoriali</strong> anti-SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.</p>
<p>Si ricorda che:</p>
<ul>
<li>la <strong>fornitura dei vaccini è a carico</strong> della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l&#8217;emergenza COVID-19 per il tramite dei <strong>Servizi Sanitari Regionali competenti</strong>;</li>
<li>la <strong>realizzazione</strong> dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro <strong>e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici</strong> dei punti vaccinali stessi e <strong>dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale.</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I PRESUPPOSTI PER L&#8217;ORGANIZZAZIONE DEL PUNTO VACCINALE</strong></p>
<p>Si precisano quindi i <strong><u>presupposti imprescindibili</u></strong> per la realizzazione dei punti vaccinali:</p>
<ol>
<li>disponibilità di <strong>vaccini</strong>;</li>
<li><strong>disponibilità dell&#8217;azienda</strong>;</li>
<li><strong>presenza/disponibilità del medico competente</strong> <strong>o</strong> di <strong>personale sanitario</strong> come di seguito specificato;</li>
<li>sussistenza delle <strong>condizioni di sicurezza</strong> per la somministrazione di vaccini;</li>
<li><strong>adesione volontaria</strong> ed <strong>informata</strong> da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;</li>
<li><strong>tutela della privacy</strong> e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER I PUNTI VACCINALI</strong></p>
<p>Gli spazi destinati all&#8217;attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l&#8217;azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.).</p>
<p>Nel Documento INAIL si specifica che il Piano vaccinale nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che <strong>la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall&#8217;età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CHI PUÒ SVOLGERE L&#8217;ATTIVITÀ VACCINALE NEI PUNTI VACCINALI?</strong></p>
<p><strong>L&#8217;attività vaccinale</strong> potrà essere <strong>condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato</strong> afferente ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In allegato al Documento troviamo</p>
<ul>
<li>Allegato 1 &#8211; il Modulo per il Consenso alla vaccinazione anti-Covid</li>
<li>Allegato 2 &#8211; ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI TRIAGE PREVACCINALE</li>
<li>Allegato 3 &#8211; ELENCO QUESITI PER MODULO STANDARD DI ANAMNESI COVID-19 &#8211; CORRELATA.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-2ccb125e766d91c566e149fcac0fa66a-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/04/Indicazioni-ad-interim-per-la-vaccinazione-anti-SARS-CoV-2-nei-luoghi-di-lavoro.pdf'  class='avia-button av-invamh-2ccb125e766d91c566e149fcac0fa66a av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >SCARICA IL DOCUMENTO DELLE INDICAZIONI PER LE VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGGIORNATO IL PROTOCOLLO CONDIVISO PER LE MISURE ANTI-COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/aggiornato-il-protocollo-condiviso-per-le-misure-anti-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 12:48:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3715</guid>

					<description><![CDATA[Il 6 aprile 2021, in occasione della stesura del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, è stato aggiornato il Protocollo condiviso per le misure anti-covid negli ambienti di lavoro, tenendo conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021. L’obiettivo del Protocollo rimane sempre quello di fornire le corrette indicazioni operative finalizzate all’incremento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>Il <strong>6 aprile 2021</strong>, in occasione della stesura del Protocollo per le vaccinazioni in azienda, è stato <strong>aggiornato</strong> il <strong>Protocollo condiviso per le misure anti-covid negli ambienti di lavoro</strong>, tenendo conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.</p>
</div>
</section>
<p>L’obiettivo del Protocollo rimane sempre quello di fornire le corrette indicazioni operative finalizzate all’incremento delle misure precauzionali di contenimento negli ambienti di lavoro di tipo non sanitario.</p>
<p>Le <strong>novità</strong> principali riguardano:</p>
<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<ul>
<li><strong>Modalità di ingresso in azienda</strong> nella quale sezione si specifica che i <strong>lavoratori positivi oltre il 21° giorno</strong> saranno <strong>riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone</strong> molecolare o antigenico effettuato in una struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario Nazionale.</li>
<li><strong>Pulizia e sanificazione in azienda</strong> dove si specifica che per le modalità di pulizia giornaliera e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro si fa riferimento alla Circolare del Min. della Salute 1764/2020.</li>
<li><strong>Precauzione igieniche</strong> personali dove si specifica che è <strong>consentita la preparazione in azienda di liquido detergente</strong> secondo le indicazioni dell’OMS.</li>
<li><strong>Organizzazione aziendale</strong> dove nella precedente revisione veniva specificato che tutte le <strong>trasferte e i viaggi di lavoro</strong> nazionali e internazionali sono sospesi e annullati, mentre in questa versione si specifica che il <strong>datore di lavoro</strong> in collaborazione con il <strong>MC</strong> e <strong>RSPP</strong> <strong>tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta</strong> previste anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.</li>
<li>Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione dove viene <strong>eliminata</strong> la previsione in base alla quale il <strong>mancato completamento dell’aggiornamento professionale relativo a salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento della propria mansione</strong> andando quindi ad eliminare deroghe alla scadenza della formazione obbligatoria.</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CI TENIAMO A SOTTOLINEARE LA NECESSITÀ DI AGGIORNARE </strong><strong>I PROTOCOLLI AZIENDALI, PER ESSERE CONFORMI, VISTO IL RISCHIO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SE LE CONDIZIONI DI LAVORO NON FOSSERO CONFORMI ALL’ATTUALE DETTATO DELLE INDICAZIONI CONDIVISE DALLE PARTI SOCIALI.</strong></p>
<div class="avia_textblock ">
<p>&nbsp;</p>
<p>Per maggiori informazioni, visita il sito:</p>
<p><a href="http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5383&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto">http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&amp;id=5383&amp;area=nuovoCoronavirus&amp;menu=vuoto</a></p>
</div>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-e81f188bdb2ef12720975502ab61fc2e-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/04/Protocollo-condiviso-6-aprile-2021.pdf'  class='avia-button av-invamh-e81f188bdb2ef12720975502ab61fc2e av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >SCARICA IL PROTOCOLLO CONDIVISO DELLE MISURE ANTI-COVID NEGLI AMBIENTI DI LAVORO</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORMAZIONE AZIENDALE IN PRESENZA CONSENTITA ANCHE IN ZONA ROSSA</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/formazione-aziendale-in-presenza-consentita-anche-in-zona-rossa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DPCM]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3653</guid>

					<description><![CDATA[Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle. Ricordiamo che il DPCM 2 marzo 2021, all’art. 25, consente espressamente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da lunedì 15 marzo, diverse regioni italiane hanno cambiano colore, in base alle ordinanze firmate dal Ministro della Salute: alcune regioni che fin qui erano state in zona arancione, tra cui il Veneto, passano in zona rossa, mentre non ci sono più zone gialle.</p>
<p>Ricordiamo che il <strong>DPCM 2 marzo 2021</strong>, all’art. 25, <strong>consente espressamente lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione</strong> da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di <strong>tirocini</strong>, <strong>stage</strong> e <strong>attività di laboratorio</strong>.</p>
<p>Le norme ammettono, quindi, la <strong>formazione in presenza</strong> a condizione che siano rispettate le misure di cui al “<em>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione</em>” pubblicato dall&#8217;INAIL:</p>
<ul>
<li>per i corsi monoaziendali in azienda</li>
<li>per i corsi individuali</li>
<li>per l&#8217;attività formativa in presenza, ove necessario, nell&#8217;ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio</li>
</ul>
<p>Lo staff <strong>Org Numeri</strong> <strong>organizza</strong> <strong>corsi in presenza</strong> ogni qualvolta siano rispettate le disposizioni dei protocolli di sicurezza emessi in relazione all’emergenza COVID-19 (es distanziamento interpersonale, aerazione dell’aula…) in modo da<strong> garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.</strong></p>
<p><strong>La </strong><strong>Regione Veneto</strong> specifica che sono consentite, nella modalità in presenza, le attività formative in azienda a condizione che si svolgano nella <strong>sede dell’azienda stessa</strong> e siano <strong>rivolte esclusivamente a propri dipendenti</strong>.</p>
<p>Nonostante, sia consentita la formazione professionale in presenza, anche in zona rossa, Org Numeri predilige, ove possibile, la <strong>formazione a distanza in modalità videoconferenza.</strong></p>
<p>Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza, in totale sicurezza!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione:</p>
<p><a href="https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html">https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2020-2025: FATTORI DI RISCHIO E STRATEGIE</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/piano-nazionale-prevenzione-2020-2025-fattori-di-rischio-e-strategie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 08:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3594</guid>

					<description><![CDATA[Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Esso mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>Il <strong>Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025</strong> rappresenta lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute da realizzare sul territorio. Esso <strong>mira a garantire </strong>sia<strong> la salute individuale e collettiva</strong> sia la <strong>sostenibilità del Servizio sanitario nazionale</strong> attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.</p>
<p><strong>Alla luce</strong> delle recenti esperienze legate alla <strong>pandemia da COVID-19</strong>, il <strong>Piano sottolinea</strong> <strong>l’indispensabilità di una programmazione sanitaria</strong> <strong>basata su una rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio</strong>, anche al fine di disporre di sistemi flessibili in grado di rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, ecc.) e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.</p>
<h4><strong>Gli obiettivi</strong> del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione</h4>
<p>Il PNP 2020-2025 intende <strong>consolidare l’attenzione alla centralità della persona</strong>, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a <strong>migliorare</strong> l’Health Literacy (<strong>alfabetizzazione sanitaria</strong>) e ad accrescere <strong>la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario</strong> (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. In tale contesto è necessario un attivo coinvolgimento dei MMG e PLS, figure chiave per favorire l’health literacy e l’empowerment dei cittadini.</p>
<p>Il PNP 2020-2025 ribadisce inoltre l’approccio <em>life course</em>, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza, per <em>setting </em>(scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, …), come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e <em>di genere</em>, al fine di migliorare l’appropriatezza ed il sistematico orientamento all’equità degli interventi.</p>
<p>Il PNP 2020-2025 mira <strong>a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030</strong> delle Nazioni Unite, che <strong>definisce</strong> un <strong>approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società</strong>, <strong>affrontando</strong> dunque il contrasto alle <strong>disuguaglianze di salute</strong> quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi.</p>
<p><strong>Il Piano si articola in sei Macro Obiettivi</strong>:</p>
<ul>
<li>Malattie croniche non trasmissibili</li>
<li>Dipendenze e problemi correlati</li>
<li>Incidenti stradali e domestici</li>
<li>Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali</li>
<li>Ambiente, clima e salute</li>
<li>Malattie infettive prioritarie</li>
</ul>
<p>Il documento, rappresentando quindi la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, <strong>investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi di</strong> <strong>prevenzione collettiva di provata efficacia</strong> (<strong>come vaccinazioni e screening oncologici</strong>) e di linee di azione (Programmi &#8220;Predefiniti&#8221;, vincolanti per tutte le Regioni) basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. Il Piano adotta infine un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che consente di misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati di salute e di equità attesi.</p>
<p><strong>Ogni Regione</strong> è ora chiamata ad <strong>adottare</strong> il PNP e a predisporre e approvare <strong>un proprio Piano locale</strong> (Piano Regionale della Prevenzione &#8211; PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. A sua volta il livello centrale <strong>è tenuto a</strong> mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate del Piano stesso, al fine di <strong>contribuire al raggiungimento degli obiettivi</strong> garantendo la coesione del sistema.</p>
<p>Il <strong>Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025</strong> è consultabile al link:</p>
<p><a href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf">http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2955_allegato.pdf</a></p>
</div>
</section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>06/07/2020 PUBBLICATA L’ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO: LE NUOVE MISURE RESTRITTIVE</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/06-07-2020-pubblicata-l-ordinanza-della-regione-veneto-le-nuove-misure-restrittive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 07:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[In seguito allo sviluppo di nuovi focolai in Veneto, dovuti ad alcuni viaggi di lavoro, il Presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza che inserisce norme più stringenti per chi arriva dall&#8217;estero. Inoltre, definisce chiaramente in quali casi è necessario l’isolamento fiduciario e quali sono le sanzioni in caso di violazione di tali misure. Riepiloghiamo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>In seguito allo sviluppo di nuovi focolai in Veneto, dovuti ad alcuni viaggi di lavoro, il Presidente Zaia ha firmato una nuova ordinanza che inserisce norme più stringenti per chi arriva dall&#8217;estero.<br />
Inoltre, definisce chiaramente in quali casi è necessario l’isolamento fiduciario e quali sono le sanzioni in caso di violazione di tali misure.</p>
<p>Riepiloghiamo di seguito il contenuto della nuova ordinanza:</p>
<ol>
<li><strong>Obbligo di isolamento fiduciario </strong></li>
</ol>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="36"><strong> </strong></td>
<td width="293"><strong>Quando è necessario l’isolamento fiduciario?</strong></td>
<td width="283"><strong>Durata dell’isolamento</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="36"><strong>1</strong></td>
<td width="293">In caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone.</td>
<td width="283">14 giorni dall&#8217;ultimo contatto a rischio. L&#8217;isolamento dovrà proseguire in caso dell&#8217;accertamento di positività</td>
</tr>
<tr>
<td width="36"><strong>2</strong></td>
<td width="293">In caso di ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all&#8217;allegato</td>
<td width="283">14 giorni dall&#8217;ingresso in Veneto</td>
</tr>
<tr>
<td width="36"><strong>3</strong></td>
<td width="293">In caso di compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 °C</td>
<td width="283">Il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="2">
<li><strong>Isolamento in strutture extrabitative</strong></li>
</ol>
<p>L&#8217;Azienda Ulss ha la facoltà di collocare i soggetti in isolamento fiduciario<strong> </strong>presso strutture alternative, nel caso in cui non sia possibile la permanenza in famiglia. <strong> </strong></p>
<ol start="3">
<li><strong>Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall&#8217;estero per le sole esigenze lavorative</strong></li>
</ol>
<p>Tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all&#8217;allegato sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo</p>
<p>Si effettua:</p>
<ul>
<li>un <strong>primo tampone</strong> rino-faringeo all&#8217;arrivo in Veneto;</li>
<li>un <strong>secondo tampone</strong> a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.</li>
</ul>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="121"><strong> </strong></td>
<td width="284"><strong>Primo tampone negativo</strong></td>
<td width="253"><strong>Secondo tampone negativo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="121"><strong>Datore di lavoro</strong></td>
<td width="284">Riammette, temporaneamente, il lavoratore</td>
<td width="253">Riammette definitivamente il lavoratore</td>
</tr>
<tr>
<td width="121"><strong>Lavoratore</strong></td>
<td width="284">Obbligo utilizzo della mascherina chirurgica</td>
<td width="253">NO obbligo mascherina chirurgica</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ol start="4">
<li><strong>Obbligo di denuncia e segnalazione</strong></li>
</ol>
<p>Le direzioni generali delle Aziende Ulss e ogni altro organo accertatore, hanno l’obbligo di <strong>comunicare</strong> <strong>eventuali infrazioni</strong> di cui all&#8217;articolo 1, 2 e 3 della presente ordinanza, di presentare denuncia all&#8217;autorità giudiziaria.</p>
<p>È <strong>obbligatoria la comunicazione</strong> al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell&#8217;elenco nominativo dei <strong>soggetti obbligati all&#8217;isolamento</strong> ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato.</p>
<ol start="5">
<li><strong>Rifiuto di ricovero</strong></li>
</ol>
<p>In caso di <strong>rifiuto di ricovero</strong>, i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie <strong>segnalano</strong> immediatamente agli <strong>organi di polizia</strong> giudiziaria il nominativo del soggetto.</p>
<ol start="6">
<li><strong>Sanzioni</strong></li>
</ol>
<ul>
<li><strong>Violazione dell’isolamento</strong> fiduciario: <strong>1000 euro</strong>;</li>
<li><strong>Violazione articolo 3</strong>: <strong>1000 euro per ogni lavoratore</strong>, a carico del datore di lavoro;</li>
</ul>
<p>L’ordinanza ricorda le <strong>sanzioni penali </strong>previste dall’articolo 542 del Codice Penale che punisce i “delitti colposi contro la salute pubblica”, come pene che vanno <strong>da 3 a 18 mesi</strong> e all’ammenda da 500 a 5mila euro.</p>
<ol start="7">
<li><strong>Disposizioni finali</strong></li>
</ol>
<p>Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno <strong>effetto dal 7 luglio 2020 al 31 luglio 2020</strong>.</p>
<p>La violazione delle presenti disposizioni comporta l&#8217;applicazione delle sanzioni di cui all&#8217;art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.</p>
<p>L’ordinanza completa è consultabile al link:</p>
<p><a href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=423395">https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=423395</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><strong>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</strong></p>
<p><strong>Lo staff Org Numeri</strong></p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-e8ca35a258743564b80cb9921b1547f5-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2020/07/dettaglioAtto.pdf'  class='avia-button av-invamh-e8ca35a258743564b80cb9921b1547f5 av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >DOWNLOAD ORDINANZA N 64 DEL 06 LUGLIO 2020</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIPARTE LA FORMAZIONE IN PRESENZA</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/riparte-la-formazione-in-presenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 18:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[RIPARTE LA FORMAZIONE IN PRESENZA: PER NOI DI ORG NUMERI LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEI TUOI COLLABORATORI VIENE PRIMA DI TUTTO! Scopri cosa possiamo fare per te e con te…. Il 23/05/2020 la Regione Veneto, con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.50, ha ammesso, a partire da oggi lunedì 25 maggio, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p><strong>RIPARTE LA FORMAZIONE IN PRESENZA:</strong></p>
<p><strong>PER NOI DI ORG NUMERI LA TUA SICUREZZA E QUELLA DEI TUOI COLLABORATORI VIENE PRIMA DI TUTTO!</strong></p>
<p><strong>Scopri cosa possiamo fare per te e con te….</strong></p>
<p>Il 23/05/2020 la Regione Veneto, con l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.50, <strong>ha ammesso, a partire da oggi lunedì 25 maggio, le attività formative in presenza</strong> nel rispetto delle corrispondenti schede dispositive dell&#8217;allegato 1.</p>
<p>La stessa Divisione Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro aveva precedentemente risposto ufficialmente al quesito avanzato da AIFOS, in cui veniva sottolineata l’importanza di consentire la ripresa delle attività corsistiche in presenza, sia dei corsi teorici in tutti i casi in cui non fosse praticabile la videoconferenza, sia delle parti pratiche.</p>
<p>Nella nota del 21/05/2020 Prot. 32 / 0008744 / 11.06 specificava: “……Questo Ministero ha avuto modo di chiarire in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la pubblicazione di FAQ, che in considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire. Tuttavia, <strong>si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi,</strong> <strong>se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.</strong></p>
<p>In questo particolare momento di ripartenza <strong>noi di ORG NUMERI riteniamo sia importante prediligere ancora la formazione a distanza senza</strong> tuttavia <strong>rinunciare</strong> a priori <strong>alla possibilità di organizzare corsi in presenza.</strong></p>
<p><strong>Quando e come? </strong></p>
<p>I corsi di formazione teorici e pratici, siano essi aziendali o interaziendali, potranno essere svolti in presenza ogni qualvolta siano rispettate le condizioni previste dal <strong>nostro protocollo interno</strong> <strong>che recepisce in maniera puntuale le indicazioni previste dall’Ordinanza Regionale del 23 maggio 2020 con qualche accortezza organizzativa che mira a garantire la sicurezza di tutti coloro che saranno in aula.</strong></p>
<p>Contattaci per tutte le tue esigenze e per verificare assieme a noi come poter avviare la formazione in presenza!</p>
<p><a href="https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/">https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/</a></p>
<p>Tel. <a href="telto:+390422683199">0422 683199</a></p>
<p>Email <a href="mailto:info@orgnumeri.com">info@orgnumeri.com</a></p>
</div>
<p>Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.50 del 23 maggio 2020, consultabile al link:<br />
<a href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=421106" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-cke-saved-href="https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=421106">https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioOrdinanzaPGR.aspx?id=421106</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROTOCOLLO DI RIENTRO A PROVA DI VIRUS</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/protocollo-di-rientro-a-prova-di-virus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Pasato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 17:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[La discontinuità creata dal COVID-19 implica un profondo cambiamento di abitudini e regole, tanto per le persone ﬁsiche, quanto per le persone giuridiche. Ne è nato un complicato intreccio di nuovi approcci / esigenze / interazioni sociali tanto in generale quanto in particolare all’interno di Aziende/Imprese appartenenti a qualsiasi settore. È ARRIVATO IL MOMENTO PER [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La discontinuità creata dal COVID-19 implica un profondo cambiamento di abitudini e regole, tanto per le persone ﬁsiche, quanto per le persone giuridiche. Ne è nato un complicato intreccio di nuovi approcci / esigenze / interazioni sociali tanto in generale quanto in particolare all’interno di Aziende/Imprese appartenenti a qualsiasi settore.</strong></p>
<p><strong>È ARRIVATO IL MOMENTO PER VERIFICARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA</strong> implementate e/o assicurarVi di essere pronti per la riapertura. Per prima cosa dovranno essere garantiti i requisiti di Salute e Sicurezza in grado di proteggere i vostri collaboratori, partner e clienti.</p>
<p><strong>Come? </strong><br />
In queste settimane di pausa forzata, in ORG Numeri e weORGyou non abbiamo mai smesso di lavorare per essere pronti a ripartire assieme a Voi e aiutarVi a<strong> RENDERE LA VOSTRA AZIENDA SICURA DA VIRUS.</strong></p>
<p>Entrando a far parte della<em> Tribe</em> <a href="http://weorgyou.com/" data-cke-saved-href="http://weorgyou.com/">http://weorgyou.com/</a> troverete a disposizione l’esperienza dei nostri professionisti che vi accompagneranno nell’adozione di un Protocollo Anti-Contagio in linea con le indicazioni del DPCM 14 marzo 2020 e successivi.</p>
<p>Saremo noi a monitorare puntualmente l’evolversi della normativa Nazionale e Regionale, mantenendoVi costantemente aggiornati sulle novità e loro ricadute, pronti a fornire il massimo supporto nel mantenere chiarezza ed applicare correttamente le disposizioni previste.</p>
<p><strong>Cosa faremo assieme?</strong></p>
<p>Lavoreremo per implementare un Protocollo su Misura per la Vostra azienda, che a partire dalle caratteristiche e dall’organizzazione del Vostro lavoro Vi permetteranno di operare al riparo dai rischi, con continuità e impedendo che il COVID-19 possa diffondersi all’interno dei Vostri ambienti di lavoro.<br />
Lo faremo condividendo specifici strumenti che ci aiuteranno a stare al Vostro ﬁanco 24/7, anche da remoto.</p>
<p><strong>Quali i prossimi passi e con quali innovativi strumenti? </strong></p>
<ul>
<li><strong> Check up Covid-19 </strong></li>
</ul>
<p>Realizzato su misura per differenti tipologie di attività (produzioni, servizi, commercio, horeca, etc&#8230;.). Costantemente aggiornato con le nuove disposizioni; oltre 170 domande che toccano ognuno dei punti del Protocollo. Potrete veriﬁcare in modo puntuale e preciso se rispettate le condizioni previste per l’apertura e intervenire rapidamente per adeguarVi. Non verrà tralasciato nessun aspetto per la Vostra massima tranquillità.</p>
<ul>
<li><strong> Implementazione del Protocollo Anti Contagio </strong></li>
</ul>
<p>Deﬁniremo assieme quali comportamenti e procedure implementare all’interno della Vostra organizzazione, suggerendo tutto quanto necessario per attuarle al meglio, comunicarle correttamente e condividerle con collaboratori, fornitori e clienti.</p>
<ul>
<li><strong> Check list di monitoraggio </strong></li>
</ul>
<p>Abbiamo strutturato e Vi metteremo a disposizione le check list di monitoraggio periodico per permettere la veriﬁca della corretta applicazione del Protocollo e poterne dare evidenza in qualsiasi momento. Vi ricorderemo attraverso delle semplici domande quali sono gli aspetti da controllare favorendo l’attività del Comitato di Gestione e il coinvolgimento del personale operativo.</p>
<ul>
<li><strong> Informazione e formazione a tutto il personale </strong></li>
</ul>
<p>Vi supporteremo nel trasmettere a tutto il personale i contenuti del protocollo e le regole da rispettare per la reciproca tutela. Il loro coinvolgimento sarà essenziale per la corretta applicazione e il successo delle misure anti contagio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-2a981a25ab5c893fb5d0eb8ef3ace36d-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  el_before_av_button  avia-builder-el-first '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2020/05/2020MA0153_weORGyou_08V20-4.pdf '  class='avia-button av-invamh-2a981a25ab5c893fb5d0eb8ef3ace36d av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >SCOPRI WEORGYOU</span></a></div>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-6dd5d056547f2cfb536078f1fe93735d-wrap avia-button-center  avia-builder-el-1  el_after_av_button  avia-builder-el-last '><a href='https://www.filtribe.com/weorgyou/checkup.php'  class='avia-button av-invamh-6dd5d056547f2cfb536078f1fe93735d av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >Valuta il tuo livello di prevenzione COVID-19 con un primo test di Check-up</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></strong></p>
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<p><em><strong>Contattaci ai seguenti riferimenti:</strong></em></p>
<p>Tel.:  <a href="tel:+39%200422%20683199" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-cke-saved-href="tel:+39%200422%20683199">+39 0422 683199</a></p>
<p>Mail: <a href="mailto:info@orgnumeri.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-cke-saved-href="mailto:info@orgnumeri.com">info@orgnumeri.com</a></p>
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