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🔥Scade il periodo transitorio del “Decreto Controlli”: cosa deve verificare la vostra azienda prima della scadenza, e quali responsabilità ricadono su Datore di Lavoro, RSPP e Ufficio Acquisti.

📅Dal 26 settembre 2026 la manutenzione dei presidi antincendio potrà essere affidata soltanto a tecnici formalmente qualificati.

Non si tratta di un adempimento che riguarda unicamente le ditte manutentrici. Le conseguenze pratiche ricadono sull’azienda committente, sotto il profilo della qualifica dei fornitori, della validità della documentazione antincendio e del rischio sanzionatorio in capo al Datore di Lavoro.

📌Il quadro normativo e la fine della fase transitoria

Il 25 settembre 2026 si chiude il periodo transitorio previsto per l’applicazione dei nuovi requisiti professionali dei tecnici manutentori antincendio, introdotti dal Decreto del Ministero dell’Interno 1° settembre 2021, comunemente noto come “Decreto Controlli”.

Il decreto ha dato attuazione all’articolo 46, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, ridefinendo i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di protezione antincendio, e abrogando le corrispondenti disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 relative ai controlli.

L’entrata a regime del sistema di qualificazione ha conosciuto diversi differimenti, disposti per consentire l’adeguamento delle strutture d’esame e lo svolgimento delle prove per l’elevato numero di operatori attivi nel settore. Da ultimo il D.M. 15 luglio 2025 ha modificato l’articolo 6 del Decreto Controlli, fissando in modo definitivo al 25 settembre 2026 il termine della proroga.

In sintesi: a partire dal 26 settembre 2026 le operazioni di controllo, verifica e manutenzione potranno essere svolte esclusivamente da personale in possesso della qualifica formale di Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato (TMQ).

👨‍🔧Chi è il Tecnico Manutentore Antincendio Qualificato (TMQ)

L’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 individua compiti, conoscenze, abilità e competenze della figura. Il TMQ è la persona fisica che possiede i requisiti tecnico-professionali necessari per effettuare gli interventi di controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui presidi antincendio.

La qualifica non è generica: è articolata per tipologia di impianto e attrezzatura. Un tecnico abilitato sugli estintori non è, per ciò solo, abilitato sugli impianti di rivelazione. Le aree di qualificazione sono le seguenti:

  • Estintori di incendio portatili e carrellati — norma UNI 9994-1;
  • Reti di idranti e naspi — norme UNI 10779 e UNI EN 671-3;
  • Sistemi di evacuazione naturale e forzata di fumo e calore (SENFC e SEFFC) — serie UNI 9494 e UNI EN 12101;
  • Sistemi di rivelazione e segnalazione d’incendio (IRAI) — norma UNI 9795 e serie UNI 11224;
  • Impianti di spegnimento automatici e manuali ad acqua, gas, schiuma o polvere — norme UNI EN 12845, UNI 11584 e serie UNI EN 15004.

Per ciascun settore d’intervento il manutentore deve saper verificare la conformità formale dei componenti, eseguire le prove prestazionali di funzionamento ed effettuare gli interventi di ripristino o sostituzione necessari, secondo le istruzioni del fabbricante e le norme di buona tecnica applicabili.

🎓Come si ottiene la qualifica

L’attestazione segue il superamento di un iter valutativo svolto con la partecipazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il decreto prevede due percorsi di accesso all’esame.

Percorso formativo ordinario

Chi non dispone di una pregressa esperienza qualificata deve frequentare un corso specifico erogato da soggetti formatori autorizzati, con una parte teorica e una consistente parte pratica, di durata variabile in base alla tipologia di impianto. Al termine il candidato sostiene un esame articolato in tre prove:

  • Prova scritta: test a risposta multipla sulla conoscenza delle norme tecniche, della legislazione di sicurezza e della meccanica dei presidi;
  • Prova orale: colloquio sull’analisi delle criticità operative, sulla gestione della documentazione e sulle norme di prevenzione degli infortuni durante le attività di manutenzione;
  • Prova pratica: esecuzione diretta di interventi di controllo e manutenzione su impianti o simulatori dedicati, con identificazione e risoluzione delle anomalie riscontrate.

Valutazione diretta per tecnici esperti

I tecnici che dimostrino un’esperienza lavorativa continuativa di almeno tre anni nel settore della manutenzione antincendio, maturata prima dell’entrata in vigore del decreto, possono essere ammessi direttamente alle prove di valutazione, senza obbligo di frequenza dei corsi base. Restano comunque tenuti a superare tutte e tre le prove d’esame per ottenere l’attestato abilitante.

🏢Che cosa cambia concretamente per la vostra azienda

Qualifica dei fornitori e idoneità tecnico-professionale (art. 26, D.Lgs. 81/2008)

Il Datore di Lavoro committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. Dal 26 settembre 2026 questa verifica non potrà più limitarsi al Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio o al DURC: dovrà comprendere anche il riscontro del possesso dell’attestato di qualifica ex D.M. 1° settembre 2021 per tutti gli operatori fisici impiegati nelle attività manutentive presso la sede aziendale.

In concreto, significa che l’attestato va richiesto, acquisito e archiviato nominativamente: non è sufficiente una dichiarazione generica della ditta appaltatrice sul possesso dei requisiti.

Regolare manutenzione e sanzioni (artt. 64 e 55, D.Lgs. 81/2008)

L’articolo 64, comma 1, lettera e) impone al Datore di Lavoro di assicurare che luoghi di lavoro, attrezzature e impianti di protezione siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica. Affidare le operazioni di controllo e manutenzione a personale o ditte privi della qualifica prescritta integra la violazione di tale obbligo ed espone il Datore di Lavoro e i Dirigenti delegati alle sanzioni dell’articolo 55: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Registro dei Controlli Antincendio

L’articolo 3 del D.M. 1° settembre 2021 riconferma l’obbligo di predisposizione e aggiornamento del Registro dei Controlli Antincendio. Tutte le operazioni svolte sui sistemi e sulle attrezzature devono esservi annotate e sottoscritte dal Tecnico Manutentore Qualificato.

Il punto merita particolare attenzione: i verbali redatti o firmati da soggetti privi dell’attestazione non avranno valore legale di conformità rispetto agli obblighi previsti dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 e dal D.Lgs. 81/2008. Una manutenzione regolarmente pagata, ma eseguita da personale non qualificato, equivarrà quindi a una manutenzione non documentata in caso di controllo o di verifica successiva a un evento.

✅Le azioni da mettere in agenda subito

In vista del termine del 25 settembre 2026 raccomandiamo a Datori di Lavoro, RSPP e Responsabili degli Acquisti di adottare tempestivamente le seguenti misure organizzative.

  1. Monitoraggio dei fornitori attuali: inoltrare formale richiesta di informazione alle ditte esterne che erogano i servizi di manutenzione antincendio, per verificare lo stato di avanzamento dell’iter di qualificazione dei propri dipendenti.
  2. Aggiornamento dei capitolati d’appalto: inserire nei contratti di manutenzione di nuova stipula clausole trasparenti che vincolino l’efficacia del contratto e la liquidazione delle fatture all’intervento esclusivo di Tecnici Manutentori Antincendio Qualificati.
  3. Pianificazione della formazione interna: per le aziende strutturate che eseguono le attività manutentive con personale dipendente, completare entro la scadenza le domande di iscrizione ed esame presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

 

Cordiali saluti,

Il Team ORG Numeri