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	<title>AMBIENTE &#8211; OrgNumeri Srl: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</title>
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		<title>AGGIORNAMENTO NORMATIVO RENTRI: FIR Digitale &#8211; Milleproroghe 2026</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/aggiornamento_normativo_rentri_fir_digitale_milleproroghe_2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
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		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Gentile Cliente, cominciamo marzo con un aggiornamento importante per tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali: è entrato in vigore il Milleproroghe e le novità riguardano da vicino il percorso di attuazione del RENTRI. Dal 1° marzo 2026 è in vigore la Legge 27 febbraio 2026, n. 26 di conversione del Decreto-Legge 31 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile Cliente,</p>
<p style="text-align: left;"><em>cominciamo marzo con un aggiornamento importante per tutte le imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali: <strong>è entrato in vigore il Milleproroghe</strong> e le novità riguardano da vicino il percorso di attuazione del RENTRI.</em></p>
<p>Dal <strong>1° marzo 2026</strong> è in vigore la <strong>Legge 27 febbraio 2026, n. 26</strong> di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. &#8220;Decreto Milleproroghe&#8221;) — pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 — che interviene in modo significativo sulla <strong>tempistica di digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>…Cosa cambia concretamente per la tua azienda? …Scopriamolo insieme.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FIR DIGITALE: PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2026</strong></p>
<p>La principale novità riguarda la <strong>proroga del termine per il FIR cartaceo</strong>. I soggetti obbligati all&#8217;iscrizione al RENTRI potranno continuare a emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in <strong>formato cartaceo fino al 15 settembre 2026</strong>.</p>
<table width="624">
<tbody>
<tr>
<td width="624"><strong>Periodo di &#8220;doppio binario&#8221; – dal 13 febbraio al 15 settembre 2026</strong></p>
<p>•     Adottare fin da subito il FIR digitale, oppure</p>
<p>•     Continuare a utilizzare il FIR in formato cartaceo.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>SANZIONI RENTRI: RINVIO AL 15 SETTEMBRE 2026</strong></p>
<p>All&#8217;art. 258 del D.lgs. 152/2006, che disciplina le sanzioni in materia di RENTRI, è stato aggiunto il <strong>comma 10-bis</strong>, che differisce al <strong>15 settembre 2026</strong> l&#8217;applicazione delle sanzioni per:</p>
<ul>
<li>mancata trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi;</li>
<li>incompleta trasmissione degli stessi dati.</li>
</ul>
<p>Un&#8217;ulteriore finestra temporale utile per completare il percorso di adeguamento senza rischio di sanzione immediata.</p>
<p><strong>GEOLOCALIZZAZIONE DEI MEZZI: PROROGA AL 30 GIUGNO 2026</strong></p>
<p><em>Categoria 5 – Albo Nazionale Gestori Ambientali</em></p>
<p>Viene differito al <strong>30 giugno 2026</strong> il termine a decorrere dal quale la <strong>disponibilità di sistemi di geolocalizzazione</strong> sui mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l&#8217;iscrizione alla <strong>categoria 5 dell&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali</strong>.</p>
<ul>
<li>All&#8217;Albo è demandata la definizione delle tempistiche e delle modalità operative per l&#8217;installazione dei relativi dispositivi.</li>
</ul>
<p><strong>ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE</strong></p>
<p><strong><em>Iscrizione al RENTRI – Abrogazione proroga a 120 giorni</em></strong></p>
<ul>
<li>Abrogata la disposizione che prevedeva l&#8217;aumento da 60 a 120 giorni del termine per l&#8217;iscrizione al RENTRI per enti/imprese con più di 50 dipendenti e per gli altri soggetti non produttori iniziali. La misura era rimasta finora inattuata.</li>
</ul>
<p><strong><em>Riutilizzo irriguo delle acque reflue depurate</em></strong></p>
<ul>
<li>Differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui la Regione o Provincia autonoma può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte da impianti già in esercizio al 15 aprile 2023.</li>
<li>Disposta l&#8217;abrogazione del DM 12 giugno 2003, n. 185 (norme tecniche sul riutilizzo delle acque reflue), a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006.</li>
</ul>
<p><strong><em>Impianti di produzione di cemento – Operazioni R1</em></strong></p>
<ul>
<li>Differito al 31 dicembre 2026 l&#8217;efficacia della norma transitoria che, per gli impianti di cemento autorizzati alle operazioni R1 con limiti orari o giornalieri, considera vincolante solo il quantitativo massimo annuo di utilizzo.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>RIEPILOGO SCADENZE</strong></p>
<table width="624">
<tbody>
<tr>
<td width="187"><strong>SCADENZA</strong></td>
<td width="437"><strong>MISURA</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="187"><strong>15 settembre 2026</strong></td>
<td width="437">Fine periodo transitorio FIR cartaceo; applicazione sanzioni RENTRI</td>
</tr>
<tr>
<td width="187"><strong>30 giugno 2026</strong></td>
<td width="437">Geolocalizzazione come requisito iscrizione Cat. 5 Albo Gestori Ambientali</td>
</tr>
<tr>
<td width="187"><strong>31 dicembre 2026</strong></td>
<td width="437">Riutilizzo acque reflue depurate; impianti cemento operazioni R1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le proroghe offrono una <strong>finestra temporale preziosa</strong>: non un motivo per rimandare, ma un&#8217;opportunità per adeguarsi con la giusta gradualità e trasformare gli obblighi normativi in strumenti di <strong>controllo e tracciabilità reale dei rifiuti</strong>.</p>
<p>Ti supporteremo nell&#8217;applicazione delle nuove disposizioni. Per qualsiasi chiarimento, <strong>contattaci!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un buon lavoro,</p>
<p>Team Org Numeri Srl</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RENTRI: Corso sul Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) Digitale</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/rentri_corso_sul_formulario_identificativo_del_riufiuto_fir_digitale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[CORSO]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[rentri]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[CORSO FIR DIGITALE: aggiornati sulle novità RENTRI partecipando al nostro corso del 06/02/2026 Con la finestra dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si finalizza l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), anche per l’ultima tranche di aziende, ovvero tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con fino a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>CORSO FIR DIGITALE: aggiornati sulle novità RENTRI partecipando al nostro corso del 06/02/2026</strong></p>
<p>Con la finestra dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si finalizza l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), anche per l’ultima tranche di aziende, ovvero tutte le realtà produttrici di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.</p>
<p><strong>A partire dal 13 febbraio 2026, il Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) diventerà digitale per tutti gli iscritti al RENTRI come stabilito dall’articolo 7, comma 8, del D.M. 3 aprile 2023 n. 59.</strong></p>
<p>Per supportarvi in questo importante cambiamento normativo e operativo, siamo lieti di invitarvi al nostro <strong>corso sul FIR digitale</strong>, pensato per fornirvi tutte le competenze necessarie per una corretta gestione dei formulari di trasporto dei rifiuti, con <strong>esempi pratici e simulazioni reali</strong>, utilizzando il portale RENTRI passo dopo passo.</p>
<p><strong>INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:</strong></p>
<ul>
<li>📅 <strong>Data:</strong> 06/02/2026</li>
<li>⏰ <strong>Orario:</strong> dalle 10:00 alle 12:00</li>
<li>⏳ <strong>Durata:</strong> 2 ore</li>
<li>📌 <strong>Luogo:</strong> Org Numeri Srl – Viale della Repubblica 12/I Villorba (TV)</li>
<li>📍 <strong>Modalità:</strong> in presenza o in videoconferenza<br />
<em>(per il carattere operativo del corso è consigliata la partecipazione in aula)</em></li>
<li>💶 <strong>Costo:</strong> 90 € + IVA / partecipante</li>
</ul>
<p>A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% del monte ore verrà rilasciato attestato di frequenza.</p>
<p><strong>CONTENUTI DEL CORSO:</strong></p>
<ul>
<li>Introduzione alle disposizioni previste dal RENTRI</li>
<li>Compilazione dei formulari nel portale RENTRI</li>
<li>Trasmissione dei formulari relativi al trasporto di rifiuti pericolosi</li>
<li>Soggetti obbligati all’utilizzo del FIR digitale</li>
<li>Modalità operative: firma del FIR digitale e soggetti firmatari</li>
<li>Modalità e tempistiche di trasmissione dei FIR a RENTRI</li>
<li>Spazio dedicato alle domande</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">NON PERDERE L&#8217;OCCASIONE DI AGGIORNARTI SULLE <strong>NOVITA&#8217; FIR DIGITALI </strong>E  DI GARANTIRE UNA GESTIONE CORRETTA E CONFORME DEI TUOI FORMULARI DI TRASPORTO DEI RIFIUTI.</p>
<p>🔗<strong> ISCRIVITI ORA!</strong>  <strong>👉</strong> <a href="https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/?ID=2585">[Clicca sul link]</a></p>
<p>A presto,<br />
<strong>Org Numeri Srl</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RENTRI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI DECRETI DIRETTORIALI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/rentri-decreti-direttoriali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 11:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[rentri]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[RENTRI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI DECRETI DIRETTORIALI Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato tre importanti decreti direttoriali riguardanti il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in attuazione dell’articolo 21 del D.M. 59/2023. I decreti, pubblicati sul portale RENTRI il 12 dicembre 2024, stabiliscono specifiche tecniche e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RENTRI: LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI DECRETI DIRETTORIALI</strong></p>
<p>Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha recentemente pubblicato tre importanti <strong>decreti direttoriali</strong> riguardanti il <strong>Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)</strong>, in attuazione dell’articolo 21 del D.M. 59/2023.</p>
<p>I decreti, pubblicati sul portale RENTRI il 12 dicembre 2024, stabiliscono specifiche tecniche e operative che sintetizziamo di seguito.</p>
<p>Ricordiamo che il processo di iscrizione è iniziato il 15 dicembre 2024 e proseguirà gradualmente fino al 13 febbraio 2026. Anche i soggetti non obbligati possono aderire volontariamente per gestire specifiche necessità, come l’emissione del FIR.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vediamo i punti chiavi dei tre decreti direttoriali pubblicati:</p>
<p><strong>1. Decreto direttoriale n. 253/2024</strong></p>
<p>Detta le specifiche tecniche dei <strong>sistemi di geolocalizzazione</strong> obbligatori sui mezzi che trasportano rifiuti speciali pericolosi. Questi devono garantire la tracciabilità completa del percorso, dalla partenza alla destinazione, e di conseguenza devono essere associati alla targa e al telaio del veicolo. Un ulteriore decreto stabilirà le modalità di trasmissione e conservazione dei dati generati.</p>
<p><strong>2. Decreto direttoriale n. 254/2024</strong></p>
<p>Fornisce linee guida operative per la <strong>gestione </strong>del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e per <strong>l’accesso, l’iscrizione e la registrazione</strong> al RENTRI.</p>
<p>Il decreto include 5 manuali operativi:</p>
<ul>
<li>Manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto</li>
<li>Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori</li>
<li>Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati</li>
<li>Manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione</li>
</ul>
<p><strong>3. Decreto direttoriale n. 255/2024</strong></p>
<p>Il decreto introduce e definisce la <strong>procedura telematica per l’accreditamento di enti, amministrazioni e organi di controllo. </strong></p>
<p>Questo processo è stato introdotto per assicurare che le attività di monitoraggio e controllo possano essere svolte in modo trasparente e adeguato alle esigenze istituzionali: dopo la ricezione della domanda, il MASE valuta la richiesta e, se approvata, attribuisce il profilo di visibilità necessario per accedere alle informazioni pertinenti in base alla tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e in base al territorio.</p>
<p>Grazie per la lettura. Per ulteriori specifiche o per avere informazioni sui servizi offerti contattaci via email all’indirizzo <strong><a href="mailto:info@orgnumeri.com">info@orgnumeri.com</a></strong>.</p>
<p><em>Il team di Org Numeri</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nostra adesione al Fondo per l&#8217;Ambiente Italiano (FAI)</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/la_nostra_adesione_al_fondo_ambiente_italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 10:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[#CorporateGoldenDonor]]></category>
		<category><![CDATA[#Fondoambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Salute]]></category>
		<category><![CDATA[#SicurezzasulLavoro]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
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<p>con orgoglio e profonda convinzione, desideriamo condividere con voi una scelta che riflette il cuore e l’identità della nostra azienda: la nostra adesione al <strong>FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS</strong> come Corporate Golden Donor.</p>
<p>Questa scelta rappresenta un passo importante per la nostra azienda, che da sempre crede nel valore della tutela e della valorizzazione del patrimonio, siano essi monumenti, luoghi naturali o la salute e sicurezza delle persone e dell’ambiente.</p>
<p>Il FAI si impegna da quasi 50 anni a preservare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano. Questa missione è guidata da <strong>sette valori fondamentali</strong>, che sentiamo profondamente affini al nostro lavoro e al nostro operato quotidiano:</p>
<p><strong>Conoscenza e competenza</strong></p>
<p>Come il FAI educa e sensibilizza le persone al rispetto dell’arte e della natura, noi ci impegniamo a diffondere la cultura della salute, sicurezza e sostenibilità nelle aziende, offrendo strumenti concreti per migliorare la qualità della vita nei luoghi di lavoro e per garantire la tutela dell’ambiente.</p>
<p><strong>Concretezza</strong></p>
<p>Il FAI trasforma le idee in azioni reali per salvaguardare il patrimonio culturale; allo stesso modo, noi traduciamo normative e strategie in soluzioni pratiche che proteggano i lavoratori e l’ambiente, rendendo più sicure e sostenibili le realtà aziendali.</p>
<p><strong>Coerenza</strong></p>
<p>L’azione del FAI rispecchia i suoi valori: così anche noi agiamo con coerenza, mantenendo fede ai nostri principi di affidabilità e professionalità, che guidano ogni intervento in materia di sicurezza e sostenibilità.</p>
<p><strong>Indipendenza</strong></p>
<p>Il FAI opera in totale autonomia da ideologie politiche o religiose. Anche noi lavoriamo con imparzialità e spirito critico, garantendo soluzioni che rispettano la legge e promuovono il benessere collettivo, senza compromessi.</p>
<p><strong>Qualità</strong></p>
<p>Come il FAI ricerca l’eccellenza nel restauro e nella gestione dei beni, noi puntiamo a fornire consulenze e soluzioni di altissimo livello, utilizzando le migliori tecnologie e un approccio multidisciplinare per prevenire rischi e garantire la sicurezza.</p>
<p><strong>Curiosità</strong></p>
<p>Il FAI valorizza tesori nascosti, suscitando stupore e meraviglia. Allo stesso modo, noi esploriamo continuamente nuove metodologie e approcci, individuando soluzioni innovative per affrontare le sfide della sicurezza e della sostenibilità.</p>
<p><strong>Ozio operoso</strong></p>
<p>Il FAI invita a vivere il tempo libero con intelligenza e passione; noi, con lo stesso spirito, ci impegniamo a costruire ambienti di lavoro in cui la serenità e il benessere dei lavoratori siano al centro, per migliorare la qualità della vita anche oltre l’orario lavorativo.</p>
<p>Questi valori, che orientano l’operato del FAI, sono per noi un’ulteriore conferma di quanto la tutela e la sicurezza delle persone siano parte di un impegno comune, che unisce cultura, responsabilità e sostenibilità.</p>
<p>Insieme al FAI, vogliamo continuare a promuovere una cultura della cura, generando valore condiviso oggi e per il futuro.</p>
<p>Vi ringraziamo per essere parte di questo percorso e per il vostro continuo supporto.</p>
<p><i>il team di Org Numeri</i></p>
</div></section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; ENTRATO IN VIGORE IL RENTRI: il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/rentri-entrata-in-vigore-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 09:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[rentri]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023! In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il DM 4 aprile 2023, n. 59, recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il RENTRI entra in vigore dal 15 giugno 2023!</strong></p>
<p>In vigore dal 15 giugno 2023 il tanto atteso decreto RENTRI, il <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-05-31&amp;atto.codiceRedazionale=23G00065&amp;elenco30giorni=true"><strong>DM 4 aprile 2023, n. 59,</strong></a> recante la “<em>Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</em>“.</p>
<p>Il provvedimento entra in vigore dal 15 giugno 2023, ma prevede un <strong>periodo transitorio</strong>: i soggetti obbligati potranno infatti aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende per i produttori e delle attività svolte.</p>
<p>Anche le <strong>tariffe di iscrizione</strong> variano a seconda della dimensione delle imprese: dai cento euro ai quindici per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai sessanta ai dieci.</p>
<p>Nel decreto interministeriale sono introdotti <strong>nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri di carico e scarico</strong>, che saranno vigenti a partire dal 15 dicembre 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Soggetti obbligati</strong></p>
<p>Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l&#8217;accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati:</p>
<ol>
<li>gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti (operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento);</li>
<li>i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell&#8217;articolo 9;</li>
<li>gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita&#8217; di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;</li>
<li>i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;</li>
<li>i soggetti di cui all&#8217;articolo 189, comma 3, del dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi (soggetti obbligati alla presentazione del Mud).</li>
</ol>
<p><strong>Tempistiche di iscrizione</strong></p>
<p>Dalla data di entrata in vigore del regolamento, l&#8217;iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</p>
<ul>
<li>dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu&#8217; di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all&#8217;articolo 18;</li>
<li>dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con piu&#8217; di dieci dipendenti;</li>
<li>dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell&#8217;articolo 12, comma 1.</li>
</ul>
<p><strong>Abrogazioni</strong></p>
<p>Il DM abroga il decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 1° aprile 1998, n. 145 sul formulario e il decreto del Ministro dell&#8217;ambiente 1° aprile 1998, n. 148 sul registro di carico e scarico.</p>
<p><a href="https://rentri_entrata_in_vigore.eventbrite.it">Org Numeri ha in programma un webinar gratuito <strong>venerdì 16 giugno alle ore 09.30</strong> dove vedremo più nello specifico le novità introdotte (come iscriversi, come utilizzare il nuovo sistema, ecc.) </a></p>
<p><a href="https://rentri_entrata_in_vigore.eventbrite.it"><strong>CLICCA QUI PER PARTECIPARE. </strong></a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVO D.LGS SULLE ACQUE POTABILI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/nuova-normativa-acque-potabili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUA]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUE POTABILI]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[ACQUE POTABILI: DAL 21 MARZO 2023 NUOVE REGOLE PER IL CONSUMO UMANO Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”. &#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ACQUE POTABILI: DAL 21 MARZO 2023 NUOVE REGOLE PER IL CONSUMO UMANO</strong></p>
<p>Dal 21 marzo 2023 entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo del 23 febbraio 2023, n. 18 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, <span style="text-decoration: underline;">concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano</span>”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gli <strong>obiettivi</strong> del decreto sono:</p>
<ul>
<li>la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;</li>
<li>il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il D. Lgs. 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il D. Lgs. 31/2001) introducendo diverse novità:</p>
<ul>
<li><strong>vengono rivisti  i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a</strong> <strong>maggiore protezione dei cittadini;</strong></li>
<li>viene dedicato ampio spazio all’individuazione dei <strong>requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano</strong> (art. 10)</li>
<li>vengono individuati nuovi requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (art. 11).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Grazie al recepimento della Direttiva Europeo vedremo<strong> una migliorata informazione al pubblico</strong> in un’ottica generale di protezione della salute ma soprattutto un <strong>migliore accesso ad un’acqua potabile sicura</strong> che ha il fine di <span style="text-decoration: underline;">ridurre l’utilizzo di acqua in bottiglia e di conseguenza la produzione dei relativi rifiuti.</span></p>
<p><a href="https://www.tuttoambiente.it/corsi/esperto-ambientale-marzo-2023/?utm_source=tuttoambiente&amp;utm_medium=nativenews&amp;utm_campaign=native"><br />
</a><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/06/23G00025/SG">Il D. Lgs. è stato pubblicato ed è consultabile in Gazzetta Ufficiale</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USO SICURO DEI DIISOCIANATI: la nuova normativa</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/uso-sicuro-diisocianati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 10:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DIISOCIANATI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=4303</guid>

					<description><![CDATA[USO SICURO DEI DIISOCIANATI Il 4 febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una restrizione REACH sui diisocianati. La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e si applica [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>USO SICURO DEI DIISOCIANATI</strong></p>
<p>Il 4 febbraio 2020, il Comitato REACH (istituito ai sensi del regolamento REACH e composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea) ha votato a favore della proposta della Commissione europea per una <strong>restrizione</strong> REACH <strong>sui diisocianati</strong>.<br />
La restrizione è stata pubblicata il 4 agosto 2020 e <strong>si applica dal 24 agosto 2023</strong> dopo un periodo di transizione di 3 anni.</p>
<p><strong>Che cosa dice la nuova normativa? </strong></p>
<p>Nell&#8217;allegato XVII si capisce che la normativa dei diisocianati copre due punti principali: a) una dichiarazione obbligatoria inclusa sull&#8217;etichetta; b) formazione obbligatoria per professionisti ed aziende.</p>
<p>A) A partire dal 24 febbraio 2022 è permesso il collocamento sul mercato dei prodotti contenenti più del 0,1% di diisocianati, ma<br />
si deve includere una dichiarazione relativa alla formazione, apposta sull’imballaggio o sull’etichetta del prodotto.  È responsabilità dei fornitori garantire che sull’etichetta questa dicitura sia visivamente palese e distinta dal resto delle informazioni.</p>
<p>B) Al 24 agosto 2023, i diisocianati possono essere utilizzati come sostanze in purezza o in miscele contenenti una concentrazione maggiore o uguale allo 0,1% in peso, a condizione che <strong>l’utilizzatore abbia svolto anticipatamente e correttamente un corso di formazione </strong>sull’uso sicuro dei diisocianati. Questo corso sulla sicurezza fa sì che ogni lavoratore che maneggia i diisocianati abbia le conoscenze adeguate dei pericoli e rischi legati al loro utilizzo, non solo un’esperienza appropriata del loro impiego, soprattutto una preparazione alla prevenzione e gestione dei danni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Che cosa può fare Org Numeri per te? Il nostro team è al tuo fianco per fornirti le informazioni più specifiche, per supportarti nella dichiarazione ed erogarti la formazione obbligatoria. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ma che cosa sono i diisocianati?  </strong>I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici e sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.</p>
<p><strong>Quali sono i rischi? </strong><strong>La sensibilizzazione respiratoria </strong>da diisocianati è ritenuta particolarmente <strong>grave</strong>, <strong>irreversibile</strong> e <strong>invalidante</strong>; essa si sviluppa con modalità imprevedibili – vale a dire senza una precisa latenza o correlazione tra intensità dell’esposizione e comparsa degli effetti – ed anche il contatto cutaneo può contribuire. I diisocianati organici maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di nebulizzazione e schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e attraverso la cute esposta.</p>
<p><strong>In quali settori vengono utilizzati? </strong><strong>I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi</strong>, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.</p>
<p><strong>Come faccio a sapere se sono contenuti nei prodotti che utilizzo? </strong>È necessario controllare la sezione 3 della <strong>scheda di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati</strong> (vernici poliuretaniche per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche …) e verificare se, tra le sostanze, sono citati gli diisocianati; in alternativa è possibile visionare la sezione 15 della scheda di sicurezza per verificare se è citata la restrizione n.74.</p>
<p>Non esitare a contattarci per qualsiasi dubbio.</p>
<p>A presto!</p>
<p><a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1149&amp;from=SV">Link al Regolamento UE</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUD 2023: PROROGATA LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/mud-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 10:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD è stato prorogato al 8 luglio 2023 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023). Cos&#8217;è il MUD? Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)</h1>
<p>Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD <strong>è stato prorogato </strong>al <u>8 luglio 2023</u> (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM del 10 marzo 2023).</p>
<p><strong>Cos&#8217;è il MUD?</strong><br />
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.</p>
<p><strong>Chi deve presentare il MUD?</strong><br />
1. Comunicazione Rifiuti</p>
<ul>
<li>Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;</li>
<li>Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;</li>
<li>Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;</li>
<li>Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;</li>
<li>Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;</li>
<li>I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;</li>
<li>I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.</li>
</ul>
<p>2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso</p>
<ul>
<li>Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.</li>
</ul>
<p>3. Comunicazione Imballaggi</p>
<ul>
<li>Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti;</li>
<li>Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.</li>
</ul>
<p>4. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati E Raccolti In Convenzione</p>
<ul>
<li>Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (Comune o soggetti da questo delegati).</li>
</ul>
<p>5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</p>
<ul>
<li>Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 49/2014.</li>
</ul>
<p>6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche</p>
<ul>
<li>Soggetti obbligati all’iscrizione al Registro AEE.</li>
</ul>
<p>Ricordiamo che ORG NUMERI offre ai propri clienti  <strong>un servizio di supporto alle imprese nella redazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale</strong>, a partire dai dati in possesso dell’azienda contenuti nel registro di carico-scarico dei rifiuti e nei formulari di identificazione del rifiuto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</p>
<p>Lo staff Org Numeri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI &#8211; In scadenza il pagamento per l&#8217;iscrizione</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/albo-nazionale-gestori-ambientali-scadenza-pagamento-iscrizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[orgnumeri_editore]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2022 08:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IMBALLAGGI]]></category>
		<category><![CDATA[RACCOLTA DIFFERENZIATA]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=4137</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un&#8217;organizzazione che ha la funzione di controllare e gestire il settore dei rifiuti, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi. Le imprese e gli enti iscritti all&#8217;Albo Gestori sono [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Albo nazionale gestori ambientali è disciplinato dal D.Lgs 152/06 ed è un&#8217;organizzazione che ha la funzione di <strong>controllare e gestire il settore dei rifiuti</strong>, cui si devono iscrivere gli enti e le imprese che intendono esercitare attività di trasporto, di commercio e di intermediazione degli stessi.</p>
<p>Le imprese e gli enti iscritti all&#8217;Albo Gestori sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale d&#8217;iscrizione per ciascuna categoria di appartenenza.<br />
Tale diritto deve essere pagato nell&#8217;anno d&#8217;iscrizione all&#8217;Albo e successivamente ogni anno entro il 30 aprile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Mancato pagamento</strong></p>
<p>L&#8217;omissione del pagamento del diritto annuale comporta la sospensione d&#8217;ufficio dall&#8217;Albo per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell&#8217;effettuazione del pagamento.</p>
<p>Durante il periodo di sospensione l&#8217;impresa non può svolgere l&#8217;attività della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.</p>
<p>Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono cancellate d&#8217;ufficio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Modalità di pagamento</strong></p>
<p>Il pagamento del diritto annuale deve essere effettuato con modalità telematica.</p>
<p>Per eseguire il pagamento l&#8217;impresa deve accedere alla propria area riservata nel sito dell&#8217;Albo Nazionale Gestori Ambientali alla pagina</p>
<p><a href="https://7nsxo.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jNe0yoR0SAfjfJqLB06QbTUIGNsXLBExYkyg7mnGUTYG9ZIzBsDEwDsdFnCXn2N9MJb6Tp1OK2mdHwEyQubjs8lTTUzebW8HmRUEbPHuYpEgVHhkTqlxUV4bSZErIik27vAs1nWI1ScefId6wT9PKsTq375g0OAvNP_BjAymsgrLkV0B6e7DXHcC1uzBvmauLUvviLDsrmDNWagoVPP1vAYcv3DbXiBVkwu9NzC5VUbRy_9ExOiZ69E62A">http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx</a></p>
<p>Nella sezione DIRITTI è visualizzato il dettaglio degli importi dovuti e le modalità di pagamento.<br />
<strong>Importi da versare</strong></p>
<p>Gli importi del diritto annuale d&#8217;iscrizione sono specifici per categorie d&#8217;iscrizione. In ogni caso l’importo è già definito nella sezione Diritti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Org Numeri è a Vostra disposizioni per offrirVi ulteriori informazioni e per supportarVi nell&#8217;attività di: </strong></p>
<ul>
<li><strong>iscrizione</strong></li>
<li><strong>modifica per integrazione di mezzi o codici CER</strong></li>
<li><strong>cancellazione</strong></li>
<li><strong>rinnovo</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il team di Org Numeri</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIANO NAZIONALE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI 2022</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/da-clonare-permalink-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CLP]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti chimici]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze chimiche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=4118</guid>

					<description><![CDATA[Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015. &#160; Tipologia di sostanze [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</section>
<p><strong>Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo</strong></p>
<p>&#8211; <strong>Sostanze</strong> in quanto tali o in quanto contenute in <strong>miscele</strong> o <strong>in</strong> <strong>articoli</strong> classificate come <strong>cancerogene</strong>, <strong>mutagene</strong>, reprotossiche, <strong>sensibilizzanti</strong> o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH;<br />
&#8211; <strong>Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi</strong> ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH;<br />
&#8211; <strong>Articoli destinati al consumatore finale</strong>, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;<br />
&#8211; <strong>Sostanze</strong>, <strong>miscele</strong> e <strong>articoli</strong> individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui <strong>sospetta la non conformità</strong> REACH/CLP;<br />
&#8211; Sostanze, miscele e articoli <strong>venduti on-line</strong> (es: miscele per tatuaggi);<br />
&#8211; Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali <strong>largamente diffusi</strong> nel territorio e/o di <strong>rilevanza epidemiologica</strong> (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Obiettivi del controllo</strong>:</p>
<p>Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:</p>
<p>&#8211; verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);<br />
&#8211; verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).<br />
&#8211; verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-0a0337b16bd4df1bd5f755c7cfa1822e-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2022/03/Piano-nazionale-attività-di-controllo-sui-prodotti-chimici-2022.pdf'  class='avia-button av-invamh-0a0337b16bd4df1bd5f755c7cfa1822e av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >PIANO NAZIONALE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI 2022</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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