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IL DATORE DI LAVORO: come si individua e quali sono le sue responsabilità in materia di sicurezza

IL DATORE DI LAVORO: come si individua e quali sono le sue responsabilità in materia di sicurezza

Un’efficace organizzazione della sicurezza presuppone una chiara identificazione di:

  • Compiti: cosa deve fare ciascuno
  • Ruoli: chi decide? chi attua? chi vigila?
  • Responsabilità: di cosa ed a chi risponde ciascuno?

Focalizziamoci sugli aspetti che riguardano il DATORE DI LAVORO.

L’art. 2 comma 2, lett b) del d.lgs n.81/2008 definisce il datore di lavoro come: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa“.

Si da quindi particolare importanza non tanto alla titolarità del rapporto di lavoro quanto alla situazione di fatto, andando a sottolineare:

  • la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa
  • la titolarità di poteri decisionali e
  • la disponibilità dei mezzi necessari.

 

RUOLO DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, figura cardine dell’impresa, in materia di sicurezza sul lavoro ha l’obbligo di:

  • nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  • valutare tutti  i rischi nel luogo di lavoro
  • adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi
  • fornire DPI adeguati ai lavoratori
  • garantire l’adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori
  • nominare il medico compente
  • individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad applicare le misure di prevenzione e protezione ed a vigilarne l’applicazione
Con specifico riguardo all’obbligo di vigilanza non basta al datore di lavoro, per andare indenne da responsabilità in caso di infortunio sul lavoro, dimostrare di aver impartito una direttiva finalizzata a scongiurare quel determinato rischio: deve provare di averla anche fatta rispettare concretamente, vigilando e sanzionando le violazioni.
Questo obbligo viene riconfermato dall’ordinanza n. 11227/22 della Corte di Cassazione che ha convalidato la condanna della Corte d’Appello di Roma nei confronti del datore di lavoro ravvisando la culpa in vigilando in un grave infortunio nonostante egli avesse dato disposizioni non rispettate dal lavoratore – senza però appunto vigilare sull’effettiva attuazione. Viene pertanto sancita la mancata vigilanza anche se il lavoratore non ha rispettato le direttive impartite. 

INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO 

  • Nel caso delle imprese individuali è il titolare dell’impresa;
  • Nelle società di capitali (SpA, Srl) è l’intero Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico. Pertanto, la responsabilità grava, in generale, su tutto il CdA o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto (dirigente);
  • Nelle società di persone, identificabili in società semplici, l’obbligo grava su tutti  soci, salvo che non risulti espressamente delegato uno soltanto;
  • Nelle cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto
  • Nelle società in nome collettivo, il socio risponde, indipendentemente da una ripartizione dei compiti

 

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