IL DATORE DI LAVORO: come si individua e quali sono le sue responsabilità in materia di sicurezza
IL DATORE DI LAVORO: come si individua e quali sono le sue responsabilità in materia di sicurezza
Un’efficace organizzazione della sicurezza presuppone una chiara identificazione di:
- Compiti: cosa deve fare ciascuno
- Ruoli: chi decide? chi attua? chi vigila?
- Responsabilità: di cosa ed a chi risponde ciascuno?
Focalizziamoci sugli aspetti che riguardano il DATORE DI LAVORO.
L’art. 2 comma 2, lett b) del d.lgs n.81/2008 definisce il datore di lavoro come: “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa“.
Si da quindi particolare importanza non tanto alla titolarità del rapporto di lavoro quanto alla situazione di fatto, andando a sottolineare:
- la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa
- la titolarità di poteri decisionali e
- la disponibilità dei mezzi necessari.
RUOLO DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro, figura cardine dell’impresa, in materia di sicurezza sul lavoro ha l’obbligo di:
- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- valutare tutti i rischi nel luogo di lavoro
- adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o almeno ridurre i rischi
- fornire DPI adeguati ai lavoratori
- garantire l’adeguata informazione, formazione e addestramento ai lavoratori
- nominare il medico compente
- individuare e ripartire i ruoli aziendali tenuti ad applicare le misure di prevenzione e protezione ed a vigilarne l’applicazione
INDIVIDUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
- Nel caso delle imprese individuali è il titolare dell’impresa;
- Nelle società di capitali (SpA, Srl) è l’intero Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico. Pertanto, la responsabilità grava, in generale, su tutto il CdA o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto (dirigente);
- Nelle società di persone, identificabili in società semplici, l’obbligo grava su tutti soci, salvo che non risulti espressamente delegato uno soltanto;
- Nelle cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto
- Nelle società in nome collettivo, il socio risponde, indipendentemente da una ripartizione dei compiti
Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.
Lo staff Org Numeri