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	<title>Federica Dotto &#8211; OrgNumeri Srl: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</title>
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		<title>PIANO NAZIONALE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI 2022</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/da-clonare-permalink-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:22:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015. &#160; Tipologia di sostanze [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>Il Piano è stato predisposto dal Ministero della Salute con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH – CLP, con il Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</section>
<p><strong>Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo</strong></p>
<p>&#8211; <strong>Sostanze</strong> in quanto tali o in quanto contenute in <strong>miscele</strong> o <strong>in</strong> <strong>articoli</strong> classificate come <strong>cancerogene</strong>, <strong>mutagene</strong>, reprotossiche, <strong>sensibilizzanti</strong> o identificate ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del Regolamento REACH;<br />
&#8211; <strong>Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi</strong> ai sensi dell’articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del Regolamento REACH;<br />
&#8211; <strong>Articoli destinati al consumatore finale</strong>, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;<br />
&#8211; <strong>Sostanze</strong>, <strong>miscele</strong> e <strong>articoli</strong> individuati dagli uffici doganali per spedizioni in cui <strong>sospetta la non conformità</strong> REACH/CLP;<br />
&#8211; Sostanze, miscele e articoli <strong>venduti on-line</strong> (es: miscele per tatuaggi);<br />
&#8211; Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali <strong>largamente diffusi</strong> nel territorio e/o di <strong>rilevanza epidemiologica</strong> (es. sostanze e miscele contenenti biossido di titanio);</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Obiettivi del controllo</strong>:</p>
<p>Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:</p>
<p>&#8211; verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione (Titolo VII Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di restrizione (Titolo VIII  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al  Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);<br />
&#8211; verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V  Regolamento REACH);<br />
&#8211; verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36  Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica delle esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e Allegato II punto 3.3 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele all’ISS (articolo 45 Regolamento CLP);<br />
&#8211; verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).<br />
&#8211; verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del  Regolamento CLP)</p>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-0a0337b16bd4df1bd5f755c7cfa1822e-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2022/03/Piano-nazionale-attività-di-controllo-sui-prodotti-chimici-2022.pdf'  class='avia-button av-invamh-0a0337b16bd4df1bd5f755c7cfa1822e av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >PIANO NAZIONALE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI PRODOTTI CHIMICI 2022</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TUTTI I RIFIUTI SPECIALI SONO SOGGETTI ALLA TARI?</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/da-clonare-permalink-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 09:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
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		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
		<category><![CDATA[TARI]]></category>
		<category><![CDATA[tassa rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla corretta applicazione della TARI alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di classificazione dei rifiuti. Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>Nei giorni scorsi è stata emessa una delle prime sentenze sulla <strong>corretta applicazione della TARI</strong> alla luce delle modifiche introdotte dal <strong>Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116</strong> in materia di classificazione dei rifiuti.</p>
<p>Con la sentenza n. 824 del 23 febbraio 2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. XI ha, infatti, affermato che, giacché gli imprenditori industriali sono produttori – oltre che di rifiuti speciali – anche di <strong>rifiuti urbani</strong> in relazione alle superfici <strong>non strettamente collegate alla produzione</strong> (quali uffici, mense, servizi ecc.), la parte di rifiuti urbani, se auto-smaltiti (in tutto o in parte, per ‘frazioni’ di rifiuto) è soggetta all’obbligo di pagamento della quota fissa della TARI e non anche a quella variabile (rapportata alla quantità di rifiuti conferiti). Diversamente, le superfici destinate a magazzini per materie prime e stoccaggio restano <strong>escluse</strong> dal pagamento del tributo in quanto <strong>funzionalmente e strettamente connesse</strong> all’<strong>esercizio del ciclo produttivo</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
</section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUOVA PROROGA PER L&#8217;ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/prorogato-l-obbligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 08:14:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha prorogato nuovamente l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;obbligo di etichettatura degli imballaggi al 01 gennaio 2023. Entro il 30 maggio 2022 il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare le c.d. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla <strong>Legge n. 15 del 25 febbraio 2022</strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, tra le varie modifiche introdotte, ha <strong>prorogato</strong> nuovamente l&#8217;<strong>entrata in vigore</strong> dell&#8217;obbligo di <strong>etichettatura degli imballaggi</strong> al <strong>01 gennaio 2023</strong>.</p>
<p><strong>Entro</strong> il <strong>30 maggio 2022</strong> il Ministero della transizione Ecologica dovrà provvedere ad <strong>emanare</strong> le c.d. <strong>linee guida tecniche</strong> per l&#8217;etichettatura ambientale degli imballaggi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-484945abc61030ed609ebc4aa96c2bac-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2022/03/Legge-25-febbraio-2022-n.-15.pdf'  class='avia-button av-invamh-484945abc61030ed609ebc4aa96c2bac av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >LEGGE 25 FEBBRAIO 2022</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUD 2022: PRESENTAZIONE ENTRO IL 21 MAGGIO 2022</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/mud-2022-presentazione-entro-il-21-maggio-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 13:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[MUD]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, è stato PROROGATO dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM). Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 dicembre 2021, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il termine per la presentazione della dichiarazione MUD, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, <b>è stato PROROGATO </b>dal 30 aprile 2022 al <strong>21 maggio</strong> <strong>2022</strong> (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in GU del DPCM).</p>
<p>Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in GU il DPCM del 17 dicembre 2021, che approva il modello unico di dichiarazione ambientale per l&#8217;anno 2022.</p>
<p>Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è articolato in<b><strong> Comunicazioni </strong></b>che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:</p>
<ol>
<li><b></b> Comunicazione Rifiuti</li>
<li><b></b> Comunicazione Veicoli Fuori Uso</li>
<li><b></b> Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.</li>
<li><b></b> Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</li>
<li><b></b> Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione</li>
<li><b></b> Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche</li>
</ol>
<p><u>Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale</u> che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il DPCM è consultabile al link:</p>
<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&amp;atto.codiceRedazionale=22A00346&amp;elenco30giorni=true">https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-21&amp;atto.codiceRedazionale=22A00346&amp;elenco30giorni=true</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PROROGATO L&#8217;OBBLIGO DI ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/prorogato-l-obbligo-di-etichettatura-ambientale-degli-imballaggi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 07:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[IMBALLAGGI]]></category>
		<category><![CDATA[RACCOLTA DIFFERENZIATA]]></category>
		<category><![CDATA[Recupero]]></category>
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		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe”. Il provvedimento prevede, all’art. 11, la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “<em>Milleproroghe</em>”.</p>
<p>Il provvedimento prevede, all’art. 11, la <strong>sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al</strong> <strong>30 giugno 2022</strong>, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° luglio 2022, <strong>fino a esaurimento scorte</strong>.</p>
<p>L&#8217;art. 11 nello specifico stabilisce:</p>
<ul>
<li>l’applicazione di ambedue <strong>gli obblighi</strong> previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 (<strong>etichettatura e indicazione della natura dei materiali di imballaggio utilizzati</strong>) è <strong>sospesa fino al 30 giugno 2022;</strong></li>
<li>i prodotti (<strong>imballaggi</strong>) <strong>privi dei requisiti</strong> previsti dall’art. 219, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 <strong>potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte</strong>;</li>
<li><strong>entro trenta giorni dall’entrata in vigore</strong> del DL 228/21 (quindi entro il 30 gennaio 2022) il Ministero della Transizione Ecologica <strong>adotti con decreto le linee guida tecniche per l’etichettatura</strong> di cui al comma 5 dell’art. 219 del d.lgs. n. 152/2006.</li>
</ul>
<p>Inoltre, il DL “<em>Milleproroghe</em>” definisce un&#8217;altra proroga che riguarda le cd Plastic Tax e Sugar Tax:</p>
<p><strong>rinvio al 1° gennaio 2023 dell’entrata in vigore dell’imposta sui MACSI &#8211; Manufatti con singolo impiego</strong> (c.d. plastic tax) e dell’imposta sulle bevande analcoliche edulcorate (c.d. sugar tax), contenuta nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( Legge di Bilancio 2022).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI: COS’È IMPORTANTE SAPERE?</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-cose-importante-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 10:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[CONSULENZA]]></category>
		<category><![CDATA[IMBALLAGGI]]></category>
		<category><![CDATA[RACCOLTA DIFFERENZIATA]]></category>
		<category><![CDATA[RIFIUTI]]></category>
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					<description><![CDATA[Da molto tempo si assiste ad un crescente interesse e richiesta di informazioni circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di materiali utilizzati ad esempio nel packaging. Proprio a tal riguardo, l’1 gennaio 2022 entrerà in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi. Tale obbligo, era formalmente in vigore dal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p>Da molto tempo si assiste ad un<strong> crescente interesse</strong> e <strong>richiesta di informazioni</strong> circa la sostenibilità ambientale, con uno sguardo particolarmente attento quando si parla di tipologie riutilizzo/riciclaggio di <strong>materiali utilizzati</strong> ad esempio nel <em><strong>packaging</strong>.</em></p>
<p>Proprio a tal riguardo, l’<strong>1 gennaio 2022</strong> entrerà <strong>in vigore l’obbligo di etichettatura degli imballaggi</strong>.</p>
<p>Tale obbligo, era formalmente in vigore dal 26 settembre 2020 per poi essere successivamente sospeso dal “Decreto Milleproroghe”, entrato in vigore il 31 dicembre 2020.</p>
<p>Vediamo insieme di cosa si tratta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u></p>
<p>Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che recepisce, tra l’altro, la Direttiva UE 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio) ha apportato una serie di modifiche al comma 5 dell’art. 219 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ai <em>“criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”</em>.</p>
<p>In particolare, la norma impone che tutti gli imballaggi siano <em>“opportunamente </em><strong>etichettati</strong><em> secondo modalità stabilite dalle </em><strong>norme tecniche UNI</strong><em> applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una </em><strong>corretta informazione ai consumatori</strong><em> sulle </em><strong>destinazioni finali degli imballaggi</strong><em>”</em>.</p>
<p>A ciò viene aggiunto l’<strong>obbligo</strong>, per i produttori, di indicare – ai fini dell’<strong>identificazione</strong> e della <strong>classificazione</strong> dell’imballaggio – la <strong>natura dei materiali</strong> di imballaggio utilizzati, sulla base della <strong>Decisione 97/129/CE</strong>.</p>
<p>Quindi, questi aggiornamenti normativi hanno introdotto, due importanti <strong>novità:</strong></p>
<ul>
<li>l’<strong>etichettatura ambientale</strong> degli imballaggi diventa <strong>obbligatoria </strong>e dovrà essere attuata sulla base di quanto disposto dalle norme UNI;</li>
<li>l’obbligo per i produttori, definiti dall’art. 218, lettera r del D. Lgs. n. 152/2006 come <em>“i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale di imballaggio”)</em>, di <strong>indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>CONAI</strong> ha predisposto delle <strong>Linee Guida</strong> al fine di fornire una corretta <strong>interpretazione dei nuovi obblighi normativi</strong>. Nonostante questo documento non abbia valore normativo rappresenta comunque un valido supporto per gli operatori del settore.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?</u></p>
<p>Il comma 5 dell’art. 219 individua i p<em>roduttori degli imballaggi come soggetti obbligati ad <strong>assicurare che l’informazione circa la composizione dell’imballaggio sia veicolata lungo tutta la filiera</strong>: sono loro infatti i soggetti che conoscono esattamente la composizione dell’imballaggio.</em></p>
<p><em>Tuttavia, le <strong>sanzioni riguardano chiunque immetta sul mercato imballaggi privi di etichettatura</strong>.</em></p>
<p><em>Pertanto, si ritiene che i soggetti obbligati ad assicurare la corretta etichettatura ambientale siano:</em></p>
<ul>
<li><em>i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;</em></li>
<li><em>i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.</em></li>
</ul>
</div>
</section>
<p><strong>Quindi, anche i soggetti che imballano la propria merce devono assicurarsi che gli imballaggi utilizzati siano correttamente etichettati!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<section class="av_textblock_section ">
<div class="avia_textblock ">
<p><u>QUALI SONO LE INFORMAZIONI CHE DEVONO ESSERE RIPORTATE SULL’IMBALLAGGIO?</u></p>
<p><strong>L’imballaggio deve indicare</strong>, ai fini della sua identificazione e classificazione, la <strong>natura del/i materiale/i</strong> utilizzato/i.</p>
<p>Gli imballaggi devono essere muniti dell’opportuna marcatura (apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta), la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura, e permanere anche all’apertura dell’imballaggio stesso. Per tale marcatura bisogna far <strong>riferimento</strong> alla <strong>Decisione 97/129/CE</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>SANZIONI</u></p>
<p>L’articolo 261, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 dispone che: <em>“La violazione dei divieti di cui all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la </em><strong>sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. </strong><em>La stessa pena si applica a </em><strong>chiunque</strong><em> immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5”.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>In allegato</strong>:</p>
<ul>
<li>Decisione 97/129/CE;</li>
<li>Linee Guida CONAI.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri </em></p>
</div>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-e70dda130b96cc438496377d24b53960-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  el_before_av_button  avia-builder-el-first '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/12/CELEX_31997D0129_IT_TXT.pdf'  class='avia-button av-invamh-e70dda130b96cc438496377d24b53960 av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >DECISIONE 97/129/CE</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-18b7a24534250b9374676cf0803677d4-wrap avia-button-center  avia-builder-el-1  el_after_av_button  avia-builder-el-last '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/12/EtichettaturaAmbientale_Impaginato_0624.pdf'  class='avia-button av-invamh-18b7a24534250b9374676cf0803677d4 av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >LINEE GUIDA CONAI</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO: CHIARIMENTI ALLA LUCE DEL DL 139 E DELLE LINEE GUIDA PER LE PA</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/accesso-ai-luoghi-di-lavoro-chiarimenti-alla-luce-del-dl-139-e-delle-linee-guida-per-le-pa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 08:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3909</guid>

					<description><![CDATA[DL 139 DEL 2021 Nel cd “decreto capienze” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.241 del 08 ottobre 2021, viene introdotto all’art.3 la possibilità per il datore di lavoro di richiedere preventivamente il Green Pass (prima del 15 ottobre) qualora “specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” lo giustifichino. In particolare, ricordando che il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><u>DL 139 DEL 2021</u></p>
<p>Nel cd “decreto capienze” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.241 del 08 ottobre 2021, viene introdotto all’art.3 la possibilità per il datore di lavoro di <strong>richiedere preventivamente il Green Pass</strong> (prima del 15 ottobre) qualora “specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” lo giustifichino.</p>
<p>In particolare, ricordando che il decreto è già entrato in vigore, il datore di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel settore privato, <strong>può già richiedere il possesso della certificazione verde COVID-19 </strong>in modo da soddisfare le “esigenze organizzative”.</p>
<p><a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/08/21G00153/sg">Gazzetta Ufficiale</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><u>LINEE GUIDA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</u></p>
<p>Si riporta di seguito i chiarimenti contenuti nella <strong><u>bozza</u></strong> di decreto ministeriale in merito alle linee guida sul controllo del green pass all’interno delle pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Potendo tali precisazioni essere confermate ed essere applicate anche alla sfera privata, riteniamo opportuno riportare le principali novità introdotte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>Contenuto dell’obbligo e lavoro agile</li>
</ol>
<p>Si ricorda che il decreto Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 aveva previsto che le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro privati e pubblici, anche sulla base di contratti esterni. Aveva altresì previsto che tale obbligo non è applicato ai soggetti esenti dalla campagna a vaccinale e in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p>
<p>Lo schema delle Linee conferma questa posizione, escludendo solo gli utenti nel caso della PA, precisando che la certificazione in oggetto non può essere in nessun modo autocertificata ma deve essere <strong>sempre esibita</strong>.</p>
<p>Viene inoltre sottolineato che “<strong>non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile</strong> sulla base del mancato possesso di tale certificazione”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="2">
<li>Modalità e soggetti preposti al controllo</li>
</ol>
<p>Fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 127 del 2021 &#8211; ove viene prevista la possibilità per il datore di lavoro di incaricare altri soggetti, possibilmente dirigenti, <strong>con atto formale</strong> per il controllo del green pass &#8211; le linee guida specificano che rimane sempre <strong>onere del datore di lavoro</strong> (“dirigente apicale”) <strong>impartire le modalità attuative</strong> secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano essere all’ingresso o a campione).</p>
<p>Altra importante specifica introdotta riguarda le modalità del controllo a campione: queste devono essere previsto con <strong>cadenza giornaliera, in misura non inferiore al 30% di quella presente in servizio e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. </strong></p>
<p>Si ricorda che seppur ciascun soggetto organizza i controlli nell’ambito della propria autonomia organizzativa, rimane comunque ferma la raccomandazione di svolgere il controllo all’accesso di lavoro sempre che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso (soprattutto nel caso di numero più elevato di dipendenti).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol start="3">
<li>Sanzioni</li>
</ol>
<p>Si riconferma l’assenza ingiustificata in caso di mancata esibizione del green pass e la previsione di sanzioni amministrative nel caso di accesso al luogo di lavoro in assenza della certificazione in oggetto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO, PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/gestione-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro-pubblicat0o-il-nuovo-decreto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 08:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[salute e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[SICUREZZA SUL LAVORO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[DECRETO GSA (GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO): COSA PREVEDE? Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. &#160; QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE? Il Decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 4 ottobre 2022. Dalla data di entrata in vigore del decreto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DECRETO GSA (GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO): COSA PREVEDE?</strong></p>
<p>Il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUANDO ENTRERÀ IN VIGORE?</strong></p>
<p>Il Decreto entrerà in vigore <strong>un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale</strong>, quindi a partire <strong>dal 4 ottobre 2022.</strong> Dalla data di entrata in vigore del decreto sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>A CHI SI APPLICA IL DECRETO?</strong></p>
<p>Il Decreto si applica (art.1):</p>
<ul>
<li>alle attività che si svolgono <strong>nei luoghi di lavoro</strong>(art. 62 del D. Lgs. n.81/08);</li>
<li>alle attività che si svolgono <strong>nei cantieri temporanei o mobili</strong>(titolo IV del D.lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4,5,6.</li>
<li>alle <strong>attività a rischio di incidente rilevante</strong>(D. Lgs. del 26 giugno 2015, 105) limitatamente agli art. 4,5,6.</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>QUANDO SI ORGANIZZA IL SERVIZIO ANTINCENDIO?</strong></p>
<p>I <strong>lavoratori</strong> <strong>addetti</strong> al Servizio Antincendio vengono <strong>eletti</strong> <strong>all’esito della valutazione dei rischi d’incendio</strong> e sulla base delle <strong>misure di gestione della sicurezza antincendio </strong>in esercizio ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUALE FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO?</strong></p>
<p>Il <strong>datore di lavoro assicura la formazione</strong> degli <strong>addetti al servizio antincendio</strong>, secondo quanto previsto dall’<strong>Allegato</strong> <strong>III</strong>. Nell’<strong>Allegato</strong> <strong>IV</strong> sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire <strong>l’attestato di idoneità tecnica</strong>. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di <strong><u>aggiornamento</u></strong> con <strong>cadenza almeno <u>quinquennale</u></strong>, secondo quanto previsto nell’allegato III.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>CHI PUÒ SVOLGERE I CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO?</strong></p>
<p>Oltre al Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, i <strong>corsi di formazione possono essere svolti anche da</strong> soggetti pubblici o privati, avvalendosi di <strong>docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6</strong>. I corsi possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro oppure dai lavoratori, in possesso dei requisiti dei cui all’art. 6.<br />
<strong>All’art. 6 sono riportati in dettaglio tutti i requisiti che devono possedere i docenti abilitati</strong> ad effettuare le docenze, distinguendo tra parte teorica e pratica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DOCENTI DI CORSI ANTINCENDIO GIÀ QUALIFICATI: POSSONO ESERCITARE?</strong></p>
<p>Alla data di entrata in vigore decreto, <strong>si ritengono qualificati i docenti</strong> che <strong>possiedono una documentata esperienza</strong> come formatori in materia teorica antincendio di <strong>almeno cinque anni</strong> con un minimo di <strong>quattrocento ore all’anno di docenza</strong>.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>I docenti della <strong>sola parte pratica</strong> devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>documentata esperienza di <strong>almeno novanta ore come docenti</strong> in materia antincendio, in ambito pratico, svolte <strong>alla data di entrata in vigore del presente decreto</strong>;</li>
<li>avere <strong>frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C</strong> per <strong>docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong>, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;</li>
<li>rientrare tra il <strong>personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong>, che ha <strong>prestato servizio</strong> nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra <strong>per almeno dieci anni</strong>.</li>
</ol>
<p>I docenti devono frequentare <strong>specifici corsi di aggiornamento</strong> con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO GIÀ ORGANIZZATI: COSA FARE?</strong></p>
<p>I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati <strong>validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUANDO PROGRAMMARE I CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO? </strong></p>
<p>Il Decreto, all’art. 7 stabilisce che <strong>il primo aggiornamento </strong>degli<strong> addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento</strong>.</p>
<p>Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la <strong>frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi</strong> dall’entrata in vigore del decreto stesso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>QUALI ARTICOLI DEL DM 10 MARZO 1998 SONO ABROGATI?</strong></p>
<p>A partire dal 4 ottobre 2022 sono abrogati i seguenti<strong> articoli del DM 10 marzo 1998: Art. nn 3, 5, 6 e 7.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>IL NUOVO TECNICO MANUTENTORE</strong></p>
<p>Il provvedimento è rilevante perché <strong>inserisce</strong> una <strong>nuova figura professionale</strong> in materia di antincendio: il nuovo<strong> TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO</strong>. Tale figura dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’Allegato II al decreto stesso, che peraltro stabilisce anche le modalità di qualificazione.</p>
<p>Tale <strong>qualificazione</strong> verrà <strong>rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco</strong> ed avrà <strong>valenza nazionale</strong>. Una circolare interpretativa di prossima emanazione chiarirà tutti gli aspetti rilevanti.</p>
<p>I soggetti, che alla data di entrata in vigore del decreto, <strong>svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni</strong> <strong>sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio</strong> specificato nell&#8217;Allegato II e <strong>possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>I CRITERI PER I CONTROLLI E LA MANUTENZIONE</strong></p>
<p>Gli interventi di <strong>manutenzione</strong> e i <strong>controlli sugli impianti</strong>, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono <strong>eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative</strong> e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall&#8217;installatore, secondo i criteri indicati nell&#8217;Allegato I.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 comprende i seguenti allegati:</p>
<p>Allegato I &#8211; GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO<br />
Allegato II &#8211; GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA<br />
Allegato III &#8211; CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO<br />
Allegato IV- IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO<br />
Allegato V &#8211; CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO? VISITA IL NOSTRO SITO:</strong><br />
<a href="https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/" target="_blank" rel="noopener" data-cke-saved-href="https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/">https://www.orgnumeri.com/formazione-corsi-sicurezza-sul-lavoro/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il Decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 è scaricabile qui o dalla Gazzetta Ufficiale:</p>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-36cc1ded6dbd566e98e8a7e8f35682b9-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/10/Decreto-2-settembre-2021.pdf'  class='avia-button av-invamh-36cc1ded6dbd566e98e8a7e8f35682b9 av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 - GESTIONE SICUREZZA ANTINCENDIO</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-04&amp;atto.codiceRedazionale=21A05748&amp;elenco30giorni=true</em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Per qualsiasi informazione rimaniamo a Vostra completa disposizione.</em></p>
<p><em>Lo Staff Org Numeri</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREEN PASS: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO LEGGE, ECCO COSA CAMBIA</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/green-pass-pubblicato-il-nuovo-decreto-legge-ecco-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 16:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esperienza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.orgnumeri.com/?p=3804</guid>

					<description><![CDATA[È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 che introduce le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e il rafforzamento del sistema di screening. Dal 15 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021, giorno in cui, salvo ulteriori prolungamenti, si concluderà [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il <strong>Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021</strong> che introduce le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato e il rafforzamento del sistema di screening.<br />
Dal <strong>15 ottobre 2021</strong> fino al <strong>31 dicembre</strong> <strong>2021</strong>, giorno in cui, salvo ulteriori prolungamenti, si concluderà lo stato di emergenza in Italia, per tutti i dipendenti, pubblici e privati, scatterà l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il certificato verde COVID-19. Importanti le novità introdotte e ampiamente anticipate dalla bozza del documento che nei giorni scorsi è tato condiviso da varie fonti.<br />
Facciamo assieme un pò di sintesi cercando di rispondere alle principali domande che sono emerse.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>OBBLIGO GREEN PASS – Chi è tenuto ad esibire il green pass e quali sono le esenzioni?</strong></p>
<p>Le nuove disposizioni si applicano <strong>a tutti i soggetti</strong> che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro <strong>privati e pubblici</strong>, anche sulla base di contratti esterni.<br />
L’obbligo di green pass <strong>non si applica</strong> invece ai soggetti <strong>esenti dalla campagna vaccinale</strong> e in possesso di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VERIFICA DEL GREEN PASS &#8211; Chi deve effettuare i controlli sugli obblighi del green pass nel mondo del lavoro?</strong></p>
<p>I <strong>datori di lavoro</strong> sono <strong>tenuti a verificare</strong> il rispetto delle prescrizioni ed <strong>entro il 15 ottobre</strong> dovranno definire le <strong>modalità operative per l’organizzazione delle verifiche</strong>, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.<br />
I datori di lavoro possono delegare l’attività di verifica purché i soggetti incaricati siano individuati con atto formale.<br />
La <strong>mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative</strong>, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una <strong>sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro</strong> che potrà essere raddoppiata in caso di reiterata violazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>VALIDITA’ – Qual è la durata delle certificazioni verdi COVID-19?</strong></p>
<p>Per le persone che hanno <strong>completato il ciclo vaccinale</strong> il certificato verde è <strong>valido un anno dalla data dell’ultima somministrazione.<br />
</strong>I <strong>guariti dal Covid</strong> otterranno il <strong>green pass</strong> <strong>subito dopo la prima somministrazione</strong>.<br />
Per chi risulta <strong>positivo al Covid oltre</strong> il 14° giorno dalla somministrazione della <strong>prima dose di vaccino o a seguito del ciclo di vaccinale</strong>, il Green pass ha <strong>validità di un anno a decorrere dall&#8217;avvenuta guarigione.<br />
</strong>Va anche segnalato che il decreto introduce l&#8217;obbligo per le strutture sanitarie e le farmacie convenzionate di effettuare <strong>tamponi &#8220;calmierati&#8221;</strong> fino al 31 dicembre 2021:</p>
<ul>
<li>costo di 8€ per tamponi rivolti a minorenni e di 15€ per tamponi rivolti ad adulti.</li>
</ul>
<p>Il <strong>costo del tampone sarà comunque a carico del lavoratore</strong> e non sarà l&#8217;azienda a doverne coprire il prezzo.<br />
I lavoratori esenti dall&#8217;obbligo vaccinale potranno sottoporsi gratuitamente al tampone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>SANZIONI – Quali saranno le conseguenze per lavoratori privi di certificazione verde Covid-19?</strong></p>
<p>I lavoratori, nel caso in cui comunichino di <strong>non essere in possesso della certificazione verde COVID-19</strong> o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati <strong>assenti ingiustificati</strong> fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, <strong>senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.<br />
</strong>Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.<br />
Per le <strong>imprese con meno di quindici dipendenti</strong>, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.<br />
L’accesso ai luoghi di lavoro senza Green pass, comporterà per i lavoratori, oltre a quanto sopra descritto, anche una <strong>sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro</strong>, oltre ad eventuali conseguenze disciplinari.<br />
Come per i datori di lavoro, in caso di violazioni reiterate, gli importi saranno raddoppiati.</p>
<p>In seguito lasciamo le fonti, e la documentazione utile, per maggiori informazioni sulla questione:</p>
<ul>
<li>Decreto Legge 127/21</li>
</ul>
<div  class='avia-button-wrap av-invamh-436da85ce6ce3358b7f7fd4114832d2a-wrap avia-button-center  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling '><a href='https://www.orgnumeri.com/wp-content/uploads/2021/09/DL-127-21-DL-Green-Pass-accesso-nei-luoghi-di-lavoro.pdf'  class='avia-button av-invamh-436da85ce6ce3358b7f7fd4114832d2a av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-large avia-position-center avia-color-blue'  ><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left' aria-hidden='true' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello'></span><span class='avia_iconbox_title' >DECRE LEGGE 127/21</span></a></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Noi di Org Numeri stiamo lavorando per mettere a disposizione delle nostre aziende Clienti la documentazione e la modulistica necessarie alle attività di verifica da effettuarsi a partire dal 15 ottobre 2021.</p>
<p>Per qualsiasi informazioni scrivi o chiama ai nostri riferimenti:</p>
<p>mail:<strong> <a href="mailto:info@orgnumeri.com">info@orgnumeri.com</a><br />
</strong>tel. <strong>0422/683199</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GREEN PASS E ACCESSO ALLE MENSE AZIENDALI</title>
		<link>https://www.orgnumeri.com/green-pass-e-accesso-alle-mense-aziendali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Dotto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 10:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
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					<description><![CDATA[Si riporta di seguito il recente chiarimento da parte del Governo a riguardo dell’applicabilità per le mense aziendali dell’obbligo di esibire la certificazione verde Covid-19 [1]: Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Si riporta di seguito il recente <strong>chiarimento da parte del Governo</strong> a riguardo dell’<strong>applicabilità</strong> per le <strong>mense aziendali</strong> dell’<strong>obbligo di</strong> esibire la <strong>certificazione verde</strong> Covid-19 [1]:</p>
<p><em><strong>Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?</strong></em></p>
<p><strong>Sì</strong>, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono <strong>accedere nella mensa aziendale</strong> o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, <strong>solo se muniti di certificazione verde COVID-19</strong>, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, <strong>i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19</strong> con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021. Tale indicazione va evidentemente ad aggiungersi a quanto già normalmente previsto dagli attuali protocolli anti-contagio aziendali che, seppur debbano continuare ad essere osservati, non contenendo riferimenti alla vaccinazione ed al green pass, appaiono non in linea con le misure più aggiornate di sicurezza.</p>
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<p><u><strong>MENSA AZIENDALE E LOCALI DI REFEZIONE</strong> [2]</u></p>
<p>La norma di base nel fare riferimento ai “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso” ha una formulazione molto ampia, per cui la FAQ chiarisce che la disposizione, che reca un riferimento generico, si applica anche ad ipotesi specifiche, tra le quali la mensa aziendale. La FAQ precisa che accanto alle <strong>mense aziendali</strong> ci sono anche i “<strong>locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti</strong>”.<br />
<strong>Questi ambienti presentano sostanzialmente gli stessi rischi della ristorazione</strong> (compresenza di un numero di persone in un luogo chiuso e senza mascherina per un tempo significativo, aggravato dalla velocità di trasmissione della variante Delta) e maggiori rischi rispetto al luogo di lavoro (nel quale vigono il divieto di assembramento, di incontri e riunioni se non limitati nel numero e nel tempo e l’obbligo continuo di mascherina in tutti i locali). Vi è poi il rilievo formale che, contrattualmente, fa rientrare la disciplina delle mense aziendali nel contratto della ristorazione e la codifica ATECO inserisce la mensa aziendale nella stessa voce della ristorazione.</p>
<p>La FAQ del Governo, nell’interpretare la disposizione recata dalla lettera a) del nuovo articolo 9-bis del DL 52/2021, fa espresso riferimento ai luoghi della “<em>mensa aziendale” </em>e dei <em>“locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti</em>”. Il <strong>presupposto</strong> per l’applicazione dell’obbligo è <strong>la presenza sia di un formale, seppur ampiamente concepito, servizio di ristorazione, sia di un gestore titolato al controllo</strong>. <strong>In mancanza di tali parametri</strong>, così come nell’ipotesi di consumazione non al tavolo o non al chiuso o nella semplice presenza di un refettorio (adibito al consumo di pasti non somministrati dal datore di lavoro, né direttamente né tramite servizio di mensa), <strong>sembra mancare il presupposto per l’applicazione dell’obbligo di green pass</strong>. Tuttavia, va ricordato che il Protocollo prevede regole rigide per quanto riguarda la compresenza negli spazi comuni, imponendo comunque sempre l’uso della mascherina. Il che sembra escludere – eccezion fatta per le ipotesi in cui ricorra una situazione di “isolamento” – la possibilità di consumare pasti in compresenza ed in locali comuni.</p>
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<p><strong><u>LA GESTIONE DELLA PRIVACY E LA POSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO</u></strong></p>
<p>A livello di gestione privacy, il punto è stato affrontato sul piano normativo dal DPCM del 17 giugno 2021, che in sostanza “<strong>limita</strong>” le <strong>verifiche sul possesso del green pass alle generalità del possessore e alla autenticità e alla corrente validità del medesimo, al momento della verifica</strong>. Per queste ragioni il “<strong>sistema green pass</strong>” <strong>non pone particolari problematiche sul piano della tutela della riservatezza dei dati personali</strong>. Nello specifico, la FAQ chiarisce l’obbligo di esibizione tra lavoratore dipendente e gestore della mensa, per cui <strong>il datore di lavoro resta tendenzialmente soggetto terzo</strong>, non interessato direttamente alla conoscenza del possesso di un green pass valido. Egli potrebbe venire a conoscenza del rifiuto del gestore e dedurne il motivo, che comunque resta generico (mancato possesso del green pass, green pass scaduto) e non consente di fare riferimento ai presupposti che hanno consentito il rilascio del green pass. Se il datore di lavoro è contrattualmente obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori la mensa aziendale o, comunque, un servizio di somministrazione, l’obbligo contrattuale deve ritenersi integrato dalla previsione normativa che condiziona l’accesso alla mensa al possesso del green pass, escludendo così ogni ipotesi di inadempimento a carico dell’impresa o la nascita di obblighi alternativi. <strong>La possibilità di fruire della mensa rimane una libera scelta del lavoratore legata al possesso della certificazione.</strong></p>
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<p><strong><u>VALENZA DELLA FAQ</u></strong></p>
<p>La <strong>FAQ</strong> fornisce indicazioni circa l’interpretazione autentica e l’applicazione corretta della norma cui si riferisce. Nel caso in esame, essa assume, dunque, una <strong>valenza decisiva che si aggiunge a quanto previsto dai Protocolli aziendali</strong>, poiché precisa la portata di una misura di precauzione maggiormente tutelante, introdotta con l’art. 3 del DL 105/2021. L’<strong>aggiornamento del protocollo aziendale</strong> deve coinvolgere il gestore della mensa (a carico del quale l’ordinamento pone obblighi e sanzioni) e <strong>non può non contenere l’obbligo di esibizione e di controllo del green pass</strong> oltre che di<strong> preclusione all’accesso ai locali in caso di mancanza di tale certificazione.</strong></p>
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<p><strong><em>Trattandosi di un tema ancora molto controverso sul quale al momento non disponiamo di riscontri univoci, Org Numeri resta chiaramente a disposizione.</em></strong></p>
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<p>[1] <strong>COVID-19</strong>: FAQ sulle misure adottate dal governo (<a href="https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone">https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone</a>)</p>
<p>[2] <strong>CONFINDUSTRIA</strong>: Il green pass quale condizione per l’accesso alle mense aziendali (Nota di aggiornamento del 18 agosto 2021, in allegato)</p>
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<p>&nbsp;</p>
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